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  • 19-05-2022
"OMICIDIO COLPOSO IN AMBITO LAVORATIVO: ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' SE LA VITTIMA ABBIA AGITO AUTONOMAMENTE E SENZA INCARICO" di Giovanni Renna

Le violazioni delle norme in materia di prevenzione e igiene del lavoro scaturiscono enormi riflessioni che attengono i seguenti temi:

1) la causalità materiale della condotta;

2) la causalità della colpa;

3) la prevedibilità dell'evento;

4) la concretizzazione del rischio che la norma cautelare intendeva evitare;

5) l'evitabilità dell'evento;

6) l'efficacia della condotta alternativa lecita.

Sempre collegati al tema dei reati colposi, la posizioni di garanzia e la valutazione del rischio assumono connotati rilevanti, specie nei contesti di impresa complessi.

Ciò posto, va rilevato che una recente giurisprudenza di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti sopra richimati in un caso di omicidio colposo determinatosi in ambito lavorativo.

In particolare, era accaduto che un soggetto avesse deciso di effettuare alcuni lavori di sua spontanea volontà, aiutato da un terzo soggetto che avevva cooperato agli stessi, fornendo alla vittima gli strumenti mentre si trovava sulla scala.

Ebbene, ad avviso della Corte di Appello di Palermo (v. Corte appello sez. III - Palermo, 25/01/2017, n. 200), la circostanza che tra l'imputato e la vittima sussistesse un rapporto di amicizia e che la vittima possa avere effettuato i lavori sul tetto anche senza aver avuto alcun incarico in tal senso, appare decisivo ai fini dell'inquadramento giuridico della vicenda, non sussistendo, invero, alcun obbligo generale di garanzia dell'imputato nei confronti di chi potesse realizzare attività oggettivamente pericolose nel suo immobile, soprattutto senza alcun incarico in tal senso.

Da ciò ne conseguiva che, avendo la vittima autonomamente deciso di effettuare i lavori sul tetto, appare del tutto irrilevante il comportamento di mero ausilio tenuto dal proprietario (imputato) che ebbe a porgere la "caldarella" per poter completare i lavori alla vittima, atteso che l'odierno imputato, anche in ragione del rapporto di amicizia con lo stesso, non poteva certamente impedirgli il compimento di un'attività da lui consapevolmente e volutamente intrapresa.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il gravame veniva accolto e l'imputato assolto con la formula perché il fatto non sussiste.