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  • 30-05-2022
"LA RIMOZIONE COLPOSA DEI PRESIDI DI SICUREZZA E LA RESPONSABILITÀ' DEL DATORE DI LAVORO" di Giovanni Renna

Il reato di “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro” punisce colui che rimuove od omette le cautele poste a presidio degli infortuni sul lavoro.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale unanime, l'agente deve intenzionalmente rimouovere i dispositivi di sicurezza.

La rimozione dei dispositivi di sicurezza deve essere dolosa, ovvero intenzionale.

A nulla rilevano, al punto che non possono fondare un giudizio di responsabilità, la rimozione colposa dei presidi, ad esempio, per mera dimenticanza,

Per confutare l'esistenza del dolo, ovvero di una scelta consapevole, si deve guardare ai possibili vantaggi che derivano dalla rimozione od omissione (incremento di produttutività; diminuzione di costi).

Con la conseguenza che l'inesistenza di benefici potrebbe deporre per l'inesistenza del dolo.