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  • 11-10-2022
"L’ACCERTAMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E LA PRESCRIZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA" di Giulio Petracchi

Le cartelle esattoriali, considerate come titoli esecutivi formatisi a seguito della notifica di un avviso di accertamento da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, sono soggette a diversi termini di prescrizione.

Generalmente l’Agenzia delle Entrate, quando ravvisa una condotta evasiva degli obblighi tributari, ovvero un’irregolarità fiscale, commessa da un contribuente (che sia esso una persona fisica oppure giuridica) svolge una propria attività di indagine che sfocia in un avviso bonario di pagamento, contenente una quantificazione dell’imposta che ritiene sia stata non correttamente denunciata o pagata, oltre sanzioni. Questo avviso bonario viene notificato all’interessato, così che esso possa mettersi in contatto con l’Amministrazione per valutare una soluzione compositiva.

Non sempre l’Amministrazione Finanziaria utilizza lo strumento dell’avviso bonario, in alcuni casi il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria solo con la notifica del primo atto impositivo, l’Avviso di Accertamento, strumento con cui viene chiesto il pagamento spontaneo al contribuente di quanto emerso inaudita alter parte durante la fase di indagine tributaria. Tale atto permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione prima che il titolo passi all’Agente della Riscossione, la quale ha la funzione di avviare le azioni esecutive di recupero del credito.

Nei confronti dell’avviso di accertamento è possibile fare istanza di Accertamento con Adesione, attraverso la quale si introduce un procedimento volto ad instaurare una sorta di dialogo tra Fisco e contribuente, ove è possibile presentare nuovi elementi di prova, rivedere i dati d i presupposti di elevazione della pretesa tributaria, nonché ridiscutere nel complesso l’esposizione debitoria.

L’accertamento con adesione vale per tutte le imposte dirette e le più importanti imposte indirette indipendentemente dall’importo della contestazione. Detta procedura sospende per 90 giorni il termine per la deposito del ricorso giudiziale avverso l’Avviso di Accertamento. Ulteriori vantaggi stanno nella possibilità di ridefinire, di concerto con l’Amministrazione finanziaria, le maggiori imposte dovute.

Se il procedimento va a buon fine, viene stipulato un atto tra contribuente e Amministrazione Finanziaria con il quale vengono indicati gli elementi e le motivazioni dell’adesione, le imposte, le sanzioni, gli interessi e le altre eventuali somme dovute. 

Come detto, altro strumento per contestare l’avviso di accertamento è la presentazione di un ricorso (reclamo/mediazione per le controversie inferiori a € 50.000,00) presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, che deve essere depositato entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo, salvo sospensione del termine in forza di un’istanza di accertamento con adesione. Con esso si intende ottenere l’annullamento totale o parziale dell’atto impositivo.

In caso di mancata presentazione del ricorso, l’accertamento diviene definitivo, anche se in concreto illegittimo o infondato. Non potranno essere impugnati i successivi atti sul presupposto di un precedente accertamento illegittimo; questi — come le cartelle esattoriali — potranno essere impugnate solo per vizi propri.

La Cartella Esattoriale costituisce il titolo esecutivo con cui l’Amministrazione Finanziaria è in grado di introdurre le azioni esecutive (pignoramenti) o cautelari (ipoteca, fermo) volte al recupero del credito vantato dall’Erario.

Per quanto riguarda il tema della prescrizione di dette pretese tributarie, solitamente sono soggette a tre diversi termini di prescrizione diversi, che iniziano a decorre dalla messa in notifica della cartella esattoriale da parte del competente ufficio dell’Agenzia della Riscossione. In particolare, vi è un termine di prescrizione decennale applicabile (tra le altre ipotesi) ai versamenti Irpef, Iva, Ires, Irap, imposta di bollo, imposta di registro, un termine quinquennale applicabile ad Imu, Tasi, Tari, contributi Inps, contributi Inail ed altre sanzioni amministrative, nonché un termine triennale per il pagamento del bollo auto.

E’ opportuno prestare molta attenzione perché le cartelle esattoriali possono contenere tributi di natura diversa (ad esempio, Irpef e Tari insieme).

I termini di prescrizione decorrenti dalla notifica della cartella esattoriale possono essere interrotti con la notifica di una diffida ad adempiere, di un’ulteriore cartella per gli stessi importi, un preavviso di fermo o di ipoteca in cui venga dettagliato il credito fatto valere, o di un atto di pignoramento. L’atto interruttivo ha la funzione di azzerare il computo dei giorni rimanenti alla prescrizione del diritto e farlo ripartire da capo.

Volendo fare un esempio, ad oggi si potrebbero considerare prescritte le cartelle esattoriali contendenti accertamento di omessi versamenti Iva notificati prima del 2011. 

Nell’ordinamento italiano non è prevista un’azione diretta a far venir meno gli effetti di una cartella esattoriale prescritta (se non un’istanza di annullamento in autotutela, che è un procedimento amministrativo interno alla Pubblica Amministrazione che emesso il provvedimento e che spesso si conclude con un silenzio dell’organo amministrativo), pertanto, può ritenersi ragionevolmente opportuno eccepire la sopravvenuta inefficacia della cartella solo qualora l’Agenzia della Riscossione metta in esecuzione il titolo prescritto attraverso l’introduzione di una procedura di pignoramento o l’iscrizione di un’ipoteca.