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  • 02-11-2022
“IL RAPPORTO DI AGENZIA E LA CASISTICA DELLE GIUSTE CAUSE DI RECESSO DELL’AGENTE” di Giulio Petracchi

Nell’ambito dei rapporti commerciali, spesso accade che un imprenditore faccia affidamento ad un altro soggetto per la promozione delle proprie prestazioni. In tal senso, si instaura tra le parti un rapporto di agenzia, ove l’agente assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto  del suo preponente, in cambio di un compenso-provvigione solitamente calcolato in percentuale sul valore degli ordini ottenuti, la conclusione di contratti in una zona determinata.

 

Qualora insorgano contrasti tra agente e preponente il rapporto di agenzia può essere risolto da una delle due parti. E’ importante tenere in considerazione che, quando il recesso è imputabile all’agente, questo a diritto a vedersi riconosciute le indennità previste dagli artt. 1750 e 1751 c.c., ovvero dalle altre normative di settore.

 

Nel caso in cui sorgano contestazioni in merito a chi debba essere addebitata la responsabilità della sopravvenuta cessazione degli effetti del contratto di agenzia, è compito del Tribunale accertare la sussistenza della giusta causa di recesso, con ogni conseguente pronuncia in merito al pagamento delle indennità, così come previsto dall’autorevole orientamento delle corti territoriali e della Suprema Corte  (“Con riferimento al rapporto di agenzia, il giudizio circa la sussistenza di una giusta causa di recesso deve essere compiuto tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse della parte, tanto da non consentire la prosecuzione, "anche provvisoria", del rapporto” Tribunale Ravenna sez. I, 26/10/2021, n. 791Cassazione civile sez. lav., 19/01/2018, n. 1376).

 

La giurisprudenza di merito e di legittimità, nel tempo, hanno avuto modo di chiarire e cristallizzare numerose fattispecie che di per sé sono in grado di integrare una giusta causa di recesso ed un inadempimento di non scarsa importanza, come ad esempio, il compimento di condotte o comportamenti ingiustificatamente diffamatori posti in essere dal preponente nei confronti dell’agente (Cassazione civile sez. lav., 12/11/2019, n. 29290), il mancato pagamento delle provvigioni indirette ed i reiterati ritardi negli adempimenti funzionali al pagamento delle provvigioni (Corte appello Genova sez. lav., 11/02/2021, n. 14), l’alterazione unilaterale dei termini del contratto di agenzia, suscettibile di incidere in maniera significativa sull’economia dell’intero rapporto (Cassazione civile sez. lav., 25/07/1995, n. 8110).

 

Il concetto di “giusta causa di recesso” è riscontrabile sia nel rapporto di lavoro subordinato che nel rapporto di agenzia. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il recesso per giusta causa – previsto dall'art. 2119 c.c., comma 1 e applicabile al contratto di agenzia – presuppone “un fatto di minore consistenza” per la sua configurazione rispetto ai rapporti di lavoro subordinato, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali (Cassazione Civile sez. lav., 17/04/2019, n. 10732Cassazione Civile 26.5.2014 n. 11728; Cass. 4.6.2008 n. 14771). 

 

Dalle gravi responsabilità del preponente nella cessazione degli effetti del contratto di agenzia discende il diritto dell’agente a vedersi riconosciute l’indennità di fine rapporto e sostitutiva del preavviso.

 

L’agente ha diritto a vedersi corrisposta la prima, così come disciplinata dall’art. 1751 c.c., qualora il rapporto venga risolto per causa imputabile al preponente, per aver questa violato i principi di buona fede e correttezza previsti dalla normativa italiana e comunitaria in tema di rapporti di agenzia (“In forza dell'art. 1749 c.c., il preponente é tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell'agente e la violazione di detti obblighi contrattuali può configurare una giusta causa di scioglimento e del recesso senza preavviso del rapporto di agenzia, con il consequenziale diritto dell'agente recedente all'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. È richiesto in particolare, un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente medesimo” ex plurimis Tribunale Marsala, 05/03/2018, n. 204).

 

Per quanto riguarda, invece, l’indennità prevista dall’art. 1750 c.c., essa è dovuta all’agente non solo quando la preponente risolve il rapporto di agenzia senza concedere il periodo di preavviso, ma anche quando sia l’agente che comunica la propria volontà di far cessare gli effetti del contratto a causa di una condotta inadempiente della preponente.

 

Ciò è quanto chiarito dal costante orientamento della giurisprudenza che ha in più occasioni precisato “nel contratto di agenzia il recesso senza preavviso intimato da una parte all'altra attribuisce alla parte che lo subisce il diritto di ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal fatto che il recesso senza preavviso abbia prodotto un danno (che l'indennità è destinata a ristorare), posto che tale indennità è prevista quale conseguenza automatica e predeterminata del recesso con effetto immediato, intimato dalla controparte, non assistito da giusta causa. In sostanza al rapporto di agenzia si applica in via analogia l'art. 2119 c.c.” (Cassazione civile sez. II, 16/12/2004, n. 23455Tribunale Cremona sez. lav., 08/10/2021, n. 124).