Press
Servizi / Press
Press
  • 18-01-2023
"ETILOMETRO NON OMOLOGATO E PROVA DELLO STATO DI EBBREZZA: UN CASO DI RESTITUZIONE DELLA PATENTE" di Giovanni Renna

Se l'etilometro che ha rilevato lo stato di ebbrezza fosse privo di omologazione?

Se le prove di calibratura fossero mal eseguite o se non vi fosse traccia dei controlli periodici?

Se l'etilometro utilizzato per rilevare lo stato di ebbrezza non avesse superato il test di inizializzazione?

Cos'é il libretto metrologico?

Sono quesiti che potrebbero lasciare perplessi, ma è in gioco la genuinità della prova dello stato di ebbrezza.

Ebbene, l’esito etilometrico è inutilizzabile se l'apparecchio non è rispondente ai requisiti previsti dagli artt. 192 e 379 D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e D.M. n. 196/1990(!).

Quanto alle verifiche da effettuarsi, la più importante è quella della giusta calibrazione, prevista dall’art. 3.9 dell’All. tecnico al DM 196/90. Tale verifica, eseguita periodicamente, consente di stabilire se un etilometro rilevi o meno correttamente il tasso alcolemico e, dunque, sia o meno affidabile nel tempo. 

Dall’esame degli artt. 2.8, 3.9 e 8 dell’Allegato al Dm 196/90 e dalle indicazioni fornite dal C.S.R.P.A.D., ente chiamato ad eseguire le verifiche in questione, la calibrazione deve avvenire sulla misura dello 0,400 mg/l; tutte le verifiche effettuate su misure diverse sono da considerarsi non regolari o come non effettuate. Ad ulteriore specificazione, il C.R.S.P.A.D. ha indicato che la calibrazione deve avvenire attraverso una serie di 20 iniezioni per valori di concentrazione di cui almeno 5 a 0,35 mg/l. 

A ciò si aggiungano le omissioni di natura manutentiva dell’apparecchio, che certamente influenzano l'esito dell'accertamento.

L'etilometro deve essere esaminato annualmente e dell'ispezione vi deve essere traccia nel libretto metrologico, una sorta di fascicolo tecnico dell'apparecchio.

A tal proposito, dalla normativa di settore si ricava il principio per cui, in caso di omessa o tardiva visita periodica, l’apparecchio dovrebbe essere ritirato ovvero sottoposto a nuova verifica primitiva, di collaudo e messa in funzione. Ciò, in conformità alla ratio che è alla base dell’intero D.M. n. 196/90 di assicurare la massima garanzia di efficienza, affidabilità e precisione degli strumenti di misurazione dei tassi alcolemici.

Il funzionamento degli etilometri deve rispondere alla Legge di Henry. Nello specifico, la Legge di Henry prevede che, ai fini della correttezza della misurazione:

a)la camera di misurazione mantenga una temperatura costante di 34°;

b)la pressione atmosferica sia a 1013 hPa;

c)l’umidità non sia superiore al 90%;

d)la durata del test sia di due minuti;

e)la durata del soffio sia di almeno tre secondi;

f)la quantità di aria che si deve soffiare sia almeno di 1,5 litri.

Per verificare la correttezza del funzionamento è sufficiente analizzare gli scontrini rilasciati al momento dell'accertamento.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dagli artt. 379 – raccordato con le prescrizioni relative al disciplinare tecnico approvato con il D.M. 196/1990 “Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza” – e 192 Reg. att. CdS.

Nello specifico, l’art. 379, commi 5 e ss., prevede che gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro della Sanità, ed essere soggetti alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della M.T.C. che vi provvede sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo. Gli stessi apparecchi, prima della loro utilizzazione, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo le procedure stabilite dal Ministero dei Trasporti, ossia alla c.d. calibratura e taratura obbligatoria annuale, il cui esito positivo deve essere annotato sul libretto metrologico dell'etilometro; in caso di esito negativo delle verifiche, lo strumento deve essere ritirato dall'uso.

L'art. 192 si occupa, poi, di tutti gli aspetti relativi all’omologazione dei prototipi, prevedendo che la stessa è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi, nonché della dichiarazione di conformità al cui rilascio è onerato il fabbricante dell’apparecchio.

Infine, il D.M. n. 196/1990 “Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza” fornisce le indicazioni tecniche per il corretto utilizzo e funzionamento degli etilometri.

In assenza dei requisiti, formali e sostanziali, imposti dalla normativa richiamata, lo strumento deve ritenersi inutilizzabile e la prova etilometrica eseguita con lo stesso illegittima ed inidonea a provare lo stato di ebbrezza alcolica del conducente.