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  • 07-02-2023
"I DEBITI DA GIOCO E L'OBBLIGO DI RESTITUZIONE" di Felicita Marigliano

Se a seguito di una partita di poker si contrae un debito da gioco, quali rischi si corrono se si decide di non pagare?
Nessuno, se si guarda il codice. Invero, non è prevista alcuna tutela esperibile nell’ambito dell’ordinamento giuridico poiché i debiti da gioco sono obbligazioni naturali disciplinate dall’art. art.2034 c.c., così rubricato: “Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace”.
Requisiti per ritenere sussistente un'obbligazione naturale sono, quindi, (a) l'esistenza di un dovere morale o sociale di prestare, (b) la spontaneità dell'adempimento, nonché (c) la sussistenza di un rapporto di proporzionalità e adeguatezza tra quanto prestato e le condizioni economiche complessive del solvens.
L’obbligazione naturale non è un’obbligazione perché non vi è un dovere giuridico.
Quindi, il vincolo scatta solo in base ad un comportamento spontaneo del debitore mentre l’obbligazione giuridica si fonda sull’adempimento dovuto e non spontaneo.
Le obbligazioni per essere tali richiedono necessariamente un dovere giuridico, dove il dovere è extragiuridico quindi morale, sociale, etico o religioso è un’obbligazione naturale. 
Se rimanesse inadempiuto un dovere morale o sociale, non si configurerebbe inadempimento, cioè non si configura responsabilità. Non c’è azione giuridica a tutela del credito naturale.
L’obbligazione naturale non è un’obbligazione poiché il debitore naturale è libero di non adempiere, ma se adempie scatta soluti retentio. 
Qualcuno dice che è un’obbligazione imperfetta perché manca dell’aspetto centrale, ossia il vincolo, tale per cui non è un’obbligazione giuridicamente rilevante.
Nell’ipotesi in cui Tizio, invece, decidesse spontaneamente di adempiere, di pagare il debito sorto a seguito della partita di poker, l’unico effetto giuridico che ne deriverebbe è l’adempimento di un’obbligazione naturale, che nascendo da un dovere esclusivamente morale, ha come conseguenza l’irripetibilità della prestazione eseguita, ovvero soluti retentio. 
Non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente eseguito a seguito di un dovere morale o sociale o etico salvo che la prestazione non sia stata eseguita da un incapace.
Se si trattasse di un soggetto affetto da gioco d'azzardo patologico, di cui ne è dubbia la perturbazione delle facoltà intellettive o volitive a tal punto da renderlo incapace di autodeterminarsi, è ammessa l’azione giuridica volta alla restituzione delle somme elargite in virtù di debiti di gioco.
Ipotizziamo che durante la partita Sempronio, si sia esposto in qualità di garante di Tizio, la fideiussione di quest’ ultimo è un’obbligazione giuridica o naturale?
Il credito naturale non può essere ceduto per un motivo, perché è incedibile il credito personale e quale credito più personale è quale quello naturale, che si fonda su valori morali.
Anche in questo caso la fideiussione deriva da un’obbligazione naturale e in quanto tale non vi è alcun obbligo giuridico di adempimento ma se Sempronio decidesse spontaneamente di adempiere, non potrebbe agire al fine di ottenere la ripetizione dell’indebito.
Tutto quanto fin qui rappresentato è strettamente riferito al gioco proibito, cioè quei giochi/scommesse che costituiscono illecito penale.