Press
Servizi / Press
Press
  • 01-09-2023
"LA PREFETTURA NE ORDINA LA SOSPENSIONE MA IL GIUDICE ANNULLA LA DECISIONE: DUE PATENTI RESTITUITE PER VIOLAZIONE DI LEGGE" di Giovanni Renna

Sono in attesa di deposito le motivazioni di due sentenze emesse dal Giudice di Pace di Prato in materia di "reati stradali".

La contestazione elevata ai due trasgressori era la medesima: guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186, co. 2, lett. c), Dlgs 285/92.
Il Giudice, accogliendo l'eccezione difensiva, annullava l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida per violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p.

L’ordinanza oggetto di opposizione era, infatti, meritevole di annullamento in quanto emessa in carenza della prova della guida in stato di ebbrezza. 

Infatti, l’esame sul prelievo ematico , eseguito dal Presidio Ospedaliero, su richiesta della P.G., era inutilizzabile per violazione di legge ex art. 114 disp. att. (sub doc. 5). 

La difesa, pertanto, censurava che l’esito positivo dell’esame potesse essere utilizzato per consentire l’adozione del provvedimento sospensivo in questa sede impugnato, anche tenuto conto che l’atto sarebbe inutilizzabile avanti il giudice penale.

A fondamento dell’eccezione di inutilizzabilità, la difesa intende rilevare come, da una lettura della Dichiarazione di Consenso agli accertamenti ex artt. 186 e 187 C.d.S. sottoscritta dall'interessato, emergeva ictu oculi che né la P.G., né il personale sanitario avesse, nel procedere al compimento del prelievo, avvertito la persona sottoposta agli accertamenti e, comunque, indiziata di reato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Premesso che il cd. alcooltest costituisce la prova "regina" a fondamento della responsabilità del conducente di veicoli che presenti un livello alcoolico superiore alle soglie considerate dall'art. 186 C.d.S., comma 2, è orientamento consolidato che l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia da dare all'interessato nel caso in cui si intenda procedere a un simile test si ricava dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (rubricato appunto "Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore"), dato che l’esame in questione rientra nella previsione dell'art. 354 cod. proc. pen. ("Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone") e che ad esso il difensore dell'indagato ha facoltà di assistere, a norma dell'art. 356 dello stesso codice ("Assistenza del difensore"), cui si riferisce, appunto, il citato art. 114.

Ciò posto, si rileva che, in base all'orientamento giurisprudenziale consolidato, il mancato avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. dà luogo a una nullità a regime intermedio che, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, deve essere eccepita dalla parte, a pena di decadenza, prima del compimento dell’atto oppure, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. La violazione della prescrizione, nei casi in cui la nullità è eccepita ritualmente, rende l’atto inutilizzabile (v. Cassazione penale, sez. un., 29/01/2015, n. 5396: le sezioni unite hanno precisato che l’eccezione è sollevabile sino alla delibazione della sentenza di primo grado).

Il quadro normativo di riferimento è costituito appunto dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e artt. 356 e 354 cod. proc. pen.

L’art. 114 disp. att cod. proc. pen. (“Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore”) così recita: “Nel procedere al compimento degli atti indicati dall'art. 356 codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”.

L'art. 356 cod. proc. pen. (“Assistenza del difensore”) prevede che “il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli artt. 352 e 354 ...”.

L'art. 354 cod. proc. pen. (“Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro”), detta disposizioni per la eventualità di un pericolo di ritardo per tali accertamenti, demandati, a specifiche condizioni, alla iniziativa della polizia giudiziaria.

Tanto posto, va in primo luogo precisato che l’avvertimento del diritto all'assistenza difensiva, di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - che, per il tramite dell'art. 356 cod. proc. pen., richiama gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, di cui all’art. 354 cod. proc. pen. - è riferibile, come affermato da costante giurisprudenza, anche agli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo ai fini della verifica dei parametri considerati dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, e successive modifiche (C.d.S.).

Non solo. La disposizione trova applicazione anche nei casi in cui gli accertamenti (rectius, l’esame del prelievo ematico) sono delegati dalla P.g. al personale ospedaliero, che opera come longa manus di questa (si veda: Cass. Pen. n. 24096/2018; conformi: Cass. Pen. sez. IV n. 3340/2016; Cass. Pen. n. 53293/2016; Cass. Pen. n. 34886/2015: la Suprema Corte ha ribadito l’orientamento ormai consolidato secondo cui “quando il prelievo di sangue da parte del personale medico non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari per finalità terapeutica o diagnostica ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di un soggetto già indiziato e cioè per finalità investigative, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della P.G. e, anche rispetto a tale accertamento, scatterà l’obbligo – sanzionato a pena di nullità - di avvisare della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia” (vedi Cass. Pen. n. 24096/2018; conformi: Cass. Pen. sez. IV n. 3340/2016; Cass. Pen. n. 53293/2016; Cass. Pen. n. 34886/2015).  

L’omissione del suddetto avviso, da parte dunque anche del personale sanitario, costituisce violazione degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., con conseguente nullità ex art. 178 lett. c) / inutilizzabilità degli accertamenti effettuati.

Nel caso di specie, la richiesta del prelievo era inoltrata dalla P.G. per finalità di accertamento del reato!

Il prelievo ematico era stato richiesto dalla P.G. operante all’ufficio competente solo ed esclusivamente per finalità investigative.

Infatti, nella Dichiarazione di Consenso citata, si dà atto “che esiste una richiesta dell'Autorità Giudiziaria o Legali Rappresentanti affinché io sia sottoposto/a ad accertamento del tasso alcolemico e/o dell'uso di sostanze stupefacenti ai sensi degli articoli 186 e 187 del C.d.S.”

Con la firma della suddetta dichiarazione, il soggetto che si chiede sia sottoposto a tali accertamenti dichiara: “Sono stato/a informato/a che ho la facoltà di rifiutare tali accertamenti ma che in caso di rifiuto incorrerò nelle sanzioni previste dalla legge […] Dichiaro di avere integralmente compreso quanto sopra e decido quindi di dare (accetto) o negare (rifiuto) il mio consenso come segue”

Ebbene, nel suddetto documento, non compariva alcun avvertimento alla persona sottoposta agli accertamenti della facoltà di farsi assistere dal proprio difensore di fiducia!

Né, peraltro, l'avvertimento risultava essere stato dato verbalmente.

A tal proposito, è ben vero che la prova dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. non deve necessariamente essere offerta in base al contenuto del verbale di cui all'art. 357 c.p.p. - in quanto, secondo quanto stabilito dall'art. 115 disp. att. c.p.p., l'annotazione di tale adempimento non è prescritta - ma è anche vero che detta prova potrà essere data soltanto in dibattimento, mediante audizione dell'operatore di P.G. in merito a quanto dallo stesso direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti e non verbalizzato nonché alle ragioni della omessa verbalizzazione dell'avvertimento stesso (V. Cass. Pen., Sez. IV, n. 34806 del 5/06/2018; Cass. Pen., Sez. V, n. 25799 del 12/12/2015).

Nel caso di specie, in assenza di tale prova e/o della relativa annotazione nel verbale ex art. 357 c.p.p., l’omissione da parte del personale sanitario dell’avviso al Ravagli di farsi assistere nel compimento dell’atto da un difensore di fiducia ha integrato la violazione degli artt. 354 e 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.

Ne deriva la conseguente nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. e l’inutilizzabilità dell’esame.