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  • 02-10-2023
"IL TERMINE DI PREAVVISO NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO" di Valentina Pieri

Il locatore recede alla prima scadenza concedendo termine di preavviso anteriore alla scadenza di mesi tre, avvalendosi della clausola contrattuale pattuita genericamente in sede di contratto di locazione in favore di entrambe le parti. Quali conseguenze?

Pur essendo prevista nel contratto di locazione, la facoltà delle parti di inviare disdetta nel termine di 3 mesi antecedenti alla scadenza, in deroga al termine annuale di legge previsto all’art. 28 e 29 della L. 392/78, non può essere interpretato a beneficio del locatore, bensì eventualmente solo a favore del conduttore nel riconoscere a quest’ultimo la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone preavviso che di legge è previsto in 6 mesi anziché 3), in quanto rappresenterebbe una violazione del disposto di cui all’art. 79, L. 392/78 (Patti contrari alla legge), dove viene stabilita la nullità di ogni pattuizione volta a limitare la durata legale del contratto.

Tale norma non prevede espressamente il richiamo al termine del preavviso ma utilizzando un processo interpretativo della stessa, si potrebbe sostenere l’applicabilità del termini annuale del preavviso in caso di disdetta da parte del locatore alla prima scadenza.