Press
Servizi / Press
Press
  • 16-10-2023
"LA CONSEGNA DEGLI ESTRATTI DI CONTO CORRENTE. UN OBBLIGO O UNA FACOLTA' PER LE BANCHE?" di Alessandra Focosi

L’obbligo della banche di fornire gli estratti conto ai propri cliente è regolata dall’art 119 T.U.B. in base al quale “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”

Recentemente la Cassazione Civile con sentenza n. 35039/2022 ha affermato che gli istituti di credito sono obbligate a conservare la documentazione bancaria per un periodo di 10 anni.

Tale posizione è stata contestata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 26.04.2023, il quale sostiene che le banche debbano conservare la documentazione oltre il decennio  e debbano fornire al cliente tutti gli estratti conto e riassunti scalari richiesti, indipendentemente dal decennio precedente. In sostanza, la documentazione dovrebbe essere fornita a partire dall'inizio del rapporto bancario.

La sentenza del Tribunale partenopeo ritiene che il limite di dieci anni indicato nell'art. 119 del TUB si riferisca solo alla documentazione di singole operazioni, come un bonifico, e non agli estratti conto e ai riassunti scalari.

Il Tribunale ha giustificato questa decisione affermando che l'obbligo di rendicontazione periodica è un aspetto dell'obbligo di trasparenza, e viene soddisfatto mediante la consegna degli estratti conto e dei riassunti scalari. Limitare l'accesso del cliente a questa documentazione solo agli ultimi dieci anni sarebbe quindi una violazione del suo diritto all'informazione e alla trasparenza.

Pertanto, il cliente ha il diritto di richiedere e ottenere gli estratti conto e i riassunti scalari per l'intero periodo del rapporto bancario. Se la banca non risponde a tale richiesta, il cliente può ricorrere al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo che obblighi la banca a fornire la documentazione, oppure un ordine di esibizione ex art 210 cpc.