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  • 13-11-2023
"COLLOCAZIONE DEL MINORE E VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA’" di NIcole Cerretelli

L’art. 337 ter del Codice Civile disciplina quelli che sono i provvedimenti che il Giudice adotta nel corso del giudizio.

Il primo comma del predetto articolo statuisce quanto segue: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.”

Tale disposizione enuncia un principio cardine dell’intera disciplina in materia di rapporti tra genitori e figli nella crisi coniugale, ovvero il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di conservare altresì rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascuno, posto che, l’obiettivo perseguito in via prioritaria è quello di tutelare l’interesse del figlio e garantire il maggiore distacco del medesimo dalla crisi coniugale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il Giudice adotta nel corso del giudizio i provvedimenti temporanei ed urgenti relativi alla prole, garantendo il benessere spirituale e materiale del medesimo, effettuando una valutazione delle circostanze caso per caso.

Al comma 2 dell’art. 337 ter c.c., viene previsto il compito – fondamentale – del Giudice, di adottare “i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”.

Quando viene disposto l’affidamento condiviso del figlio, il Giudice deve altresì individuare il genitore presso il quale la prole deve essere prevalentemente collocato.

Si tratta del c.d. collocamento, che può essere suddivido in tre modalità:

-          collocamento prevalente;

-          collocamento alternata o turnaria;

-          collocamento invariato.

La soluzione più diffusa nella prassi risulta essere il collocamento prevalente, che prevede che il figlio o i figli minori, risiedano in prevalenza presso l’abitazione di uno dei due genitori, che viene definito come “collocatario”.

Il collocamento prevalente è quello che garantisce maggiormente l’interesse esclusivo della prole – specialmente in tenera età – poiché, il continuo e periodo cambiamento della collocazione e della gestione del quotidiano provocano in capo al minore, la perdita di punti di riferimento stabiliti, i quali in determinate, delicate, circostanze – quali essere una separazione dei coniugi, caratterizzata in determinati casi anche da conflitti – risultano necessari al fine di garantire alla prole il dovuto benessere.

L’individuazione del genitore collocatario deve avvenire all’esito di un giudizio prognostico che il Giudice compie nel solo, ed esclusivo, interesse del figlio minore, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione creatasi dalla disgregazione dell’unione. (Cassazione Civile, n. 3913/2019).

Ovviamente, nel caso in cui venga previsto il collocamento prevalente presso un genitore, si devono stabilire le modalità e le tempistiche di frequentazioni del figlio minore da parte del genitore “non collocatario”, al fine di garantire che la prole mantenga un rapporto equilibrato, costante e stabile con entrambi i genitori.

In determinati casi, non vi è dubbio che, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non collocatario possa avvenire sulla base di una paritaria ripartizione dei tempi di permanenza, tuttavia, tale previsione deve essere il risultato di una valutazione ponderata dal giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto ad una significativa e piena relazione con entrambi i genitori. (Cassazione Civile, n. 19323/2020).

È importante infatti che la collocazione prevalente non incida sul rapporto della prole con il genitore non collocatario, posto che, il figlio ha il diritto di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, senza che siano frapposti ingiustificati ostacoli al loro svolgimento, specialmente nel momento in cui vi è una crisi del rapporto coniugale caratterizzata da conflitti e tensioni interne alla coppia.

 

Atteso tutto quanto sopra esposto, nel caso in cui il Giudice disponga l’affidamento condiviso con collocazione prevalente presso un genitore, piuttosto che l’altro, ci si è chiesti quanto, effettivamente, tale decisione possa ledere il diritto alla bigenitorialità del “non collocatario”.

Bisogna tuttavia sottolineare come la valutazione dell’affidamento e della collocazione della prole non abbia una soluzione univoca applicata ad ogni caso analogo a quello di specie, al contrario è una valutazione che viene effettuata dal giudice, caso per caso, tenuto di conto di molteplici aspetti che ruotano interno alla figura del figlio minore.

Ed invero, in tema di affidamento condiviso, la frequentazione del tutto paritaria tra genitore e figlio ha natura tendenziale, ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. (Cassazione Civile n.24226/2023).

D’altronde, il provvedimento emesso dal Giudice che dispone il collocamento prevalente presso un genitore è successivo ad una compiuta valutazione circa le modalità con cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, ovvero, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, garantendo un totale equilibrio nella dinamica familiare.

Pertanto, il diritto alla bigenitorialità può senza dubbio subire limitazioni, solo all'esito di un rigoroso accertamento del pregiudizio che la relazione con uno dei due genitori possa arrecare al minore, e non per effetto delle scelte esclusive ed unilaterali di uno di essi. (Cassazione Civile n.27346/2022).

Senza alcun dubbio, è fondamentale che ad entrambi sia garantito una stabile consuetudine di vita e delle salde relazioni affettive nel dovere dei genitori di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione, poiché i contrasti che si creano tra i medesimi devono prescindere dal rapporto col figlio.

Ne discende come, il collocamento prevalente presso un genitore non può essere visto come una violazione del diritto alla bigenitorialità nei confronti del genitore non collocatario, se, tale decisione è frutto di una attenta valutazione che ruota esclusivamente intorno al figlio minore, il cui benessere psico fisico, contrariamente a quanto spesso sostenuto dai genitori nel corso della loro crisi coniugale, è principale e prioritario nel corso di un procedimento di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.