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  • 22-02-2024
"MURO SUL CONFINE: A CHI SPETTANO LE SPESE MANUTENTIVE?" di Simona Manganiello

Tra i confinanti nasce una controversia in ordine a chi debba sopportare  le spese di rifacimento del muro – secondo una prima prospettiva, il proprietario del fondo posto a livello superiore, in applicazione dell’art. 887 c.c. Durante il giudizio, tuttavia, detto proprietario dichiara di voler rinunciare alla proprietà del muro, come reso possibile dall’art. 888 c.c. e dal 882 c.c. e ciò pone dubbi sia sul permanere dell’obbligo ricostruttivo in capo al rinunciante sia, soprattutto, sulla sorte giuridica del muro; per la precisione, della quota del muro la cui proprietà è stata rinunciata dal comproprietario.

La soluzione proposta è la seguente: la rinuncia al diritto di proprietà, quale atto abdicativo non ricettizio porrebbe il comproprietario in una situazione giuridica di semplice soggezione, e consentirebbe l’acquisto della proprietà del manufatto per intero; essendo prevista espressamente dall’ordinamento nella fattispecie della comunione del muro di confine tale ipotesi è ammessa, ma l’ordinamento non disciplina espressamente sotto quale forma  debba esprimersi detta volontà abdicativa; alcune sentenze (TAR Piemonte sent. 368/2018) escludono che si applichi in via di analogia quanto disposto dall’art. 1350 c.c. e, quindi, escludono la necessità di una forma solenne (tramite atto pubblico o scrittura privata) di dismissione. 

Sebbene, dunque, la dichiarazione svolta in un atto processuale possa dirsi utili ad integrare il requisito della forma scritta valida ad un atto dismissivo della proprietà, la soluzione relativa alla sorte della proprietà e delle spese di ricostruzione cui l’ex comproprietario è stato chiamato viene dagli stessi articoli che disciplinano specificamente la comunione dei muri. 

Da una parte, infatti, l’art. 882 c.c. esclude la liberazione del (ex) comproprietario dal partecipare alle spese cui ha dato causa col proprio comportamento – ivi incluse, quindi, quelle che derivano da una scarsa o omessa manutenzione); anche l’art. 888 c.c. che invece insieme all’art. 887 c.c. disciplina la comunione del muro di confine sui fondi a dislivello, consente al vicino di andare esente dalle spese solo a condizione che rinunci alla quota di comproprietà sul muro. 

Lette insieme però le due disposizioni impongono di ritenere che il muro a confine tra i fondi a dislivello è comune solo nella quota di sopraelevazione, mentre resta di esclusiva proprietà del fondo a monte per la porzione che funge da contenimento; per tale porzione “il proprietario deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo” (art. 887 c.c.). trattandosi di obbligazione propter rem legata alla proprietà del suolo e non del muro, l’eventuale rinuncia alla proprietà del muro non spiegherebbe, nel caso di specie, nessun effetto.

Consigliamo, quindi, al cliente, di insistere nella domanda di rifacimento del muro a secco crollato a spese del proprio vicino.