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  • 08-03-2021
“POSITIVO ALL’ALCOOL TEST: INUTILIZZABILE LA PROVA INQUINATA A CAUSA DEL GEL IGIENIZZANTE” di Andrea Giambra

Nel corso delle ordinarie attività di accertamento e prevenzione delle violazioni in materia di circolazione stradale, gli accertatori constatavano la positività all’alcooltest di un conducente di auto, alla guida con una concentrazione di alcol nel sangue di 1,02 g/l. Per l'effetto, ne derivava la denuncia per il reato di guida in stato di ebbrezza (186, comma 2, lett. b) D. lgs. 285/92) e l'applicazione cautelare della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Il conducente, rivevuta la notifica dell'ordinanza sospensiva del Prefetto, impugnava il provvedimento, sollevando come unico motivo l'inutilizzabilità della prova etilometrica per violazione dei criteri di acquisizione della prova.

Sosteneva il ricorrente che quello accertato era un c.d. “falso positivo”, da ricollegarsi al pregresso uso del gel igienizzante a base di alcol per il 75%. La presenza del gel sulle mani del conducente avevano compromesso, infatti, l'esito della prova, poiché il conducente aveva avuto un precedente contatto fisico con il boccaglio utilizzato per il test.

Com’è noto, infatti, per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, il Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 Marzo 2020, ordinava alla collettività l’assenza del contatto fisico, il mantenimento di un’adeguata distanza sociale, nonché il frequente utilizzo di gel igienizzante per le mani a base alcoolica oltre che le mascherine di protezione.

Tali disposizioni, si riflettono anche sulle procedure di accertamento etilometriche, le quali possono prevedere, come è accaduto nel caso concreto, che gli accertatori possano chiedere a ciascun automobilista di igienizzarsi le mani prima di eseguire la prova.

La prova consiste in una misurazione con apparecchio etilometrico, previo inserimento di un boccaglio monouso che deve essere operato direttamente dal conducente. L’intera operazione deve ripetersi almeno due volte, compresa la fase della igienizzazione delle mani.

Nel giudizio cautelare, il conducente, assistito da un perito, ha offerto la dimostrazione che il gel igienizzante aveva sicuramente contaminato gli esiti delle prove.

La C.T. medico-tossicologica era risolutiva: gli studi e i numerosi test scientifici condotti sulle particolari condizioni fisiche e metaboliche dell’automobilista, sul tempo intercorso tra l’assunzione della bevanda alcoolica e il momento dell’accertamento etilometrico, nonché sulle particolari modalità di svolgimento dello stesso, escludevano categoricamente l’attendibilità degli esiti delle prove alcool-test. 

Il consulente, inoltre, sottolineava come le stesse linee guida per le strutture dotate di laboratori per gli accertamenti tossicologici-forensi e medico-legali, vietano l’utilizzo dei disinfettanti/igienizzanti cutanei su base alcoolica per escludere il rischio di potenziali contaminazioni.

Non solo, con il ricorso si era contestato anche che i c.d. livelli sintomatici di ebbrezza rilevati dagli agenti di P.G. e riportati nel verbale di contestazione (“alito vinoso” e “occhi lucidi”) non erano sufficienti a dimostrare lo stato di ebbrezza dell’automobilista. In tutti i casi in cui l’accertamento dello stato di ebbrezza avviene su base sintomatica, infatti, la Suprema Corte di Cassazione richiede che “il superamento della soglia minima deve essere accertato secondo il criterio dell’oltre il ragionevole dubbio” (Cass. Pen. sez. IV - 20/04/2016 n. 24698). Inoltre, la Tabella descrittiva di cui all’Allegato 1 al D.L. n. 117/2007, convertito in Legge n. 160/2007, indica fra i sintomi correlati ai diversi livelli di alterazione alcolica una serie di alterazioni dell’umore e di compromissione delle capacità cognitive (es. rabbia, confusione mentale, riduzione delle capacità di giudizio e di autocontrollo, linguaggio mal articolato, etc.) che, tuttavia, non erano stati rilevati dagli Agenti di P.G. nell’automobilista.

A fronte del ricorso, il Giudice ha disposto l'annullamento della misura della sospensione della patente di guida.

All’esito del giudizio, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso e, ritenendo inattendibili le prove costituite dagli esiti dell’etilometro, disponeva la restituzione della patente all’automobilista.