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  • 12-03-2021
"LA CONTINUITA' AZIENDALE DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE. FENOMENI DI BANCAROTTA DA AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO" di Giovanni Renna

La continuità aziendale è tema di rilievo e riguarda anche gli Enti partecipati pubblici. La continuità, invero, sorregge prima ancora i criteri adottati per la redazione di bilancio. Una valutazione improntata al criterio di funzionamento sconta la prospettiva "realistica" di messa a punto dell'investimento. Il criterio di funzionamento valorizza il patrimonio, teso alla redditività, alla generazione del profitto. All'opposto, la prospettiva di non raggiungere il fine preposto, avvalorata da indicatori negativi, quale l'accumulo di consistenti perdite di esercizio, determina tensione finanziaria e, poi ancora, dissesto irreversibile. 

Il tema della continuità aziendale è contiguo alla diversa tematica dello stato di crisi, di insolvenza e di dissesto.

E così procedendo, il tema della continuità forma un connubio altresì con il reato di bancarotta da aggravamento del dissesto, quando quest'ultimo risulta essere connesso con una prosecuzione dell'attività secondo criteri di funzionamento che la direzione e i sindaci hanno avallato.

Se l'entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate?

La risposta al quesito presuppone la risoluzione di tre ordini di problemi.

Il primo: quali sono i soggetti chiamati a valutare l'esistenza del criterio di funzionamento in occasione della formazione del bilancio;

Il secondo: attraverso quale criterio si determina il momento in cui viene a mancare la continuità aziendale;

Il terzo: quando può essere rimproverato ai soggetti obbligati il tardivo rilevamento della scomparsa del requisito del cd. "Going concerne".

Sul primo quesito, nessun dubbio che obbligati siano la direzione e i sindaci. Le norme sanciscono specifici obblighi di direzione, controllo e vigilanza, al pari di poteri di denuncia.

Sul secondo quesito, non esiste un criterio risolutivo. Si deve, tuttavia, rifuggere da criteri matematici e giudizi ex posto di riclassificazione indebita del bilancio, molto spesso viziati a monte da indebite operazioni di svalutazione. L’atteggiamento da assumere per verificare la continuità aziendale richiede al contempo di non effettuare un test su ogni singola voce di bilancio, bensì di valutare, secondo un giudizio ex ante, l’andamento della gestione nel suo complesso e dei suoi riflessi sulla razionalità dell’azienda intesa come combinazione di beni funzionanti ed organizzati. Pertanto, in mancanza di evidenze contrarie, la preparazione del bilancio è effettuata nel presupposto della continuità aziendale dell’attività dell’impresa per un periodo prevedibile futuro. Inoltre, un corretto comportamento è quello di non limitarsi all’aspetto quantitativo dei valori, ma di implementare giudizi o valutazioni di natura qualitativa, che spesso travalicano il solo “numero” esposto in bilancio preso singolarmente, potendo in taluni casi interessare aspetti tipici della realtà aziendale che non possono essere numericamente espressi in bilancio.

Quanto al terzo quesito, non ogni tardiva rilevazione potrà essere oggetto di censura, ma solo quella colpevole secondo il creterio dell'agente modello. La continuità aziendale è un principio di valutazione del bilancio ed è legata alla volontà degli amministratori di non mettere in liquidazione la società. La volontà degli amministratori di non porla in liquidazione è loro espressione della volontà di continuare l’attività, di non cessarla in un prevedibile futuro.  

Soltanto nel  caso in cui le prospettive future non consentissero di utilizzare il presupposto della continuità aziendale, risulterebbe evidente che le valutazioni fino a quel momento utilizzate per esprimere i valori di bilancio, potrebbero non essere più adeguate a “rappresentare in modo veritiero e corretto” la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

In conclusione, la fondata prospettiva di accedere a finanziamenti utili a completare l'investimento possono giustificare la proposta dell'amministratore e l'avallo dei sinaci alla proposto di approvazione di un bilancio redatto secondo criteri funzionali, specie quando l'approvazione viene richiesta in un esercizio in cui non esistono azioni giudiziarie dei creditori, trascrizioni pregiudizievoli, sequestri, pignoramenti.

La redazione del bilancio secondo criteri di funzionamento diventerebbe indebita quando la sua approvazione, invece,  venisse prospettata dalla direzione con l'avallo dei sindaci nella consapevolezza che il finanziamento promesso non sarà mai erogato.