
In seguito al pronunciamento della sentenza di estinzione del reato per buon esito della messa alla prova, l'ufficio territoriale di competenza ordinava la revoca della patente di guida, in applicazione dell'art. 224 Codice della Strada.
L'imputato era stato giudicato per aver guidato in stato di ebbrezza, con valori superiori a 1,5 g/l, provocando un sinistro strale.
Si trattava, pertanto, di una fattispecie aggravata, dal cui accertamento derivava anche l'applicazione della misura della revoca della patente.
L'applicazione era motivata facendo riferimento alla natura della sentenza, che non era liberatorio, contenendo un accertamento positivo del fatto di reato.
Questo avrebbe legittimato l'applicazione della misura.
Tuttavia, la misura applicata pare irragionevole e sproporzionata.
La sentenza ex art. 464-septies c.p.p. che conclude il procedimento penale dichiarando l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, non essendo idonea ad accertare il reato contestato, non può ex se configurare il presupposto di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente da parte dell'Autorità amministrativa. Quest'ultima è tenuta infatti a valutare autonomamente il fatto - presupposto per l'applicazione della sanzione, nonché a fornire adeguata motivazione circa l'iter logico seguito per addivenire alla propria determinazione. L'art. 224, comma 3, del C.d.S. è infatti chiaro nel prevedere che "La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili".
La Corte Costituzionale ha già avuto occasione di applicare questa pronuncia d'incostituzionalità annullando la sanzione accessoria della confisca in un caso di specie in cui vi era stata pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa in prova (cfr. Cass. 33082/2021). Non vi è ragione per non estendere il principio desumibile da Corte cost. 75/2020 al caso in cui la sanzione accessoria irrogata sia la revoca della patente, come nel presente caso di specie.