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  • 15-03-2021
“LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS E LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI PREVIDENZIALI” di Alessandra Focosi

In materia previdenziale, la prescrizione per i contributi dovuti alla Gestione Separata INPS è quinquiennale e il momento di decorrenza si identifica con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi che, in quanto esternazione di scienza, non costituisce presupposto del debito contributivo (Corte di Cassazione, ordinanza 02 luglio 2020, n. 13601).

Tale orientamento è stato recentemente confermato da una serie di sentenze della Corte di Cassazione, che richiamando la propria pronuncia del 31.10.2018 n. 27950, ribadiscono il principio secondo cui “ la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento  dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Il sopraindicato arresto segna il superamento del principio enunciato da questa Corte con ordinanza del 20.04.2016 n. 7836, ove si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi”.

Da ciò discende che per la decorrenza del dies a quo non si considera il momento in cui il lavoratore autonomo ha trasmesso la relativa dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, ma si considera il giorno in cui tali contributi della Gestione Separata dovevano essere pagati che normalmente cade il 16 giugno dell’anno successivo.