Press
Servizi / Press
Press
  • 25-03-2021
"LA RESPONSABILITÀ AQUILIANA DELLA BANCA PER L'ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE DEI RISCHI" di Giulio Petracchi

Forse molti non sanno che esiste una Centrale dei Rischi bancaria, istituita presso la Banca d'Italia sin dal 1962, avente la funzione di creare un sistema informativo e centralizzato per le banche e gli altri intermediari finanziari finalizzato ad una comune conoscenza sull'indebitamento e sul rischio di insolvenza dei clienti di istituti creditizi.

In particolare, la Centrale dei Rischi opera sulla base di un doppio binario informativo: le singole banche (o gli altri intermediari finanziari) comunicano alla Centrale dei Rischi i dati relativi alla posizioni debitorie della propria clientela, anche in relazione alla natura dei crediti e delle garanzie concesse alla propria clientela, nonché alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti ad essi concessi; dall'altra parte, la Centrale fornisce alle banche informazioni sull'esposizione debitoria di ogni soggetto che ha un rapporto di credito con gli istituti creditizi facenti parte il sistema bancario nel suo complesso.

La segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia può avvenire in caso di mancato rimborso, in tutto o in parte, di un finanziamento concesso da un istituto bancario o creditizio. In pratica, gli intermediari comunicano, con cadenza mensile, alla Banca d'Italia quelle situazioni di indebitamento superiore ai € 30.000,00 in relazione ad ogni singolo cliente, oltre ai crediti in sofferenza - ovverosia quei crediti di natura bancaria la cui riscossione non è certa in quanto vi è ragione di credere che i debitori si trovino in stato d'insolvenza, anche non accertato giudizialmente, ovvero in situazioni economiche equiparabili - di qualunque importo purché riferibili a finanziamenti concessi per somme pari o superiori ai medesimi € 30.000,00.

In concreto, la segnalazione negativa nella banca dati può avere conseguenze fortemente pregiudizievoli per l'economica di una impresa, in quanto è suscettibile di: inibire all’imprenditore la possibilità di accedere ad ulteriori fonti di finanziamento; consentire la revoca delle linee di credito aperte a nome del debitore presso altri istituti diversi da quello segnalante, con la richiesta di rientro immediato dei relativi importi; impedire l'accesso e l'utilizzo di altre forme di credito, come il conto corrente con fido bancario e le carte di credito.

Orbene, poiché la comunicazione alla Centrale dei Rischi può comportare le appena osservate rilevanti conseguenze nei confronti del soggetto segnalato, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che non è possibile per l'intermediario finanziario segnalare un proprio debitore solo perché esso risulti inadempiente, bensì è necessario che l'istituto creditizio abbia svolto una valutazione sull'intera situazione patrimoniale del cliente, dovendo accertarsi che la morosità sia causata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. Civ. n. 15609 del 9 luglio 2014).

Ciò per evitare eventuali comportamenti pretestuosi dell'istituto bancario che segnali il proprio cliente anche allorquando esso abbia avanzato eccezioni (come, ad esempio, di compensazione, di inadempimento, di annullabilità del contratto) sulla validità rapporto di credito.

Pertanto, la segnalazione alla Centrale dei Rischi non può che essere considerata un effetto dell'inadempimento volontario (o quanto meno colposo) del contraente dell'istituto bancario, mentre non può in alcun modo essere conseguenza automatica della proposizione di eventuali eccezioni, anche stragiudiziali, sulla validità del rapporto di credito.

Sul punto è intervenuta recentemente una pronuncia chiarificatrice della Suprema Corte, la quale ha affermato che "per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l'inadempimento d'una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all'esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede" (Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 3130 del 09.02.2021).

In caso di illegittima segnalazione - motivata dalla sussistenza di contestazioni sulla validità del rapporto - alla Centrale dei Rischi bancaria, è possibile ipotizzare un'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'istituto bancario segnalante. La disciplina è quella dettata dall'art. 2043 c.c. sulla responsabilità extracontrattuale, in forza del quale il cliente dell'istituto creditizio che ritiene di essere stato danneggiato da una segnalazione illegittima deve dimostrare: la propria buonafede in ordine alle contestazioni mosse, la condotta colposa o dolosa dell'istituto bancario in ordine alla illegittima segnalazione, la sussistenza di un danno, il nesso di causalità tra condotta asseritamente lesiva e danno.