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  • 30-03-2021
"DISTRAZIONI DAL CONTO CORRENTE AZIENDALE: CASI DI APPROPRIAZIONE INDEBITA, BANCAROTTA FRAUDOLENTA E RICICLAGGIO" di Giovanni Renna

Quale sorte dei bonifici bancari eseguiti da impresa in stato di dissesto, quando i beneficiari sono inconsapevoli e il pagamento ha finalità meramente distrattive?

Quali sono le responsabilità del beneficiario, il quale, consapevole della distrazione, effettua un'ulteriore operazione atta ad ostacolare l'indentificazione del denaro?

Sono questi gli interrogativi affrontati in un procedimento ove agli imputati si contestavano i reati di appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta per distrazione e riciclaggio.

Se, in primo luogo, potrebbero apparire chiare le responsabilità degli amministratori della fallita, che hanno materialmente eseguito le operazioni, meno nitide appaiono quelle degli amministratori, e ancora di più quelle dei soci, dell'aziende che hanno beneficiato dei pagamenti.

I temi oggetto di approfondimento sono due, in sostanza:

- i rapporti tra bancarotta e riciclaggio, quando la distrazione ha per oggetto somme di denaro insistenti sul conto corrente aziendale;

- il dolo del beneficiario del pagamento (amministratore, socio), requisito imprescindibile per rispondere dei reati.

Quanto al prima tema, frizioni tra i reati si registrano con il sopraggiungere della sentenza di fallimento.

Prima della dichiarazione di fallimento, le distrazioni di somme dal conto corrente integrano la fattispecie di appropriazione indebita e ricorre il riciclaggio, con riferimento alle condotte successive di ostacolo alla individuazione del provento illecito.

Secondo una parte della giurisprudenza, anche a fallimento avvenuto, ricorrerebbe sempre il riciclaggio con riferimento alle condotte di sostituzione e trasferimento, in quanto il delitto presupposto considerato sarebbe sempre quello originario dell'appropriazione indebita, anche se, poi, assorbita dalla bancarotta patrimoniale.

Una recente giurisprudenza, viceversa, è dell'avviso che, in caso di fallimento della società, non possa ricorrere la fattispecie di riciclaggio, e le condotte dei terzi beneficiari dei bonifici, andrebbero considerate come ipotesi di concorso dell'extraneus nel reato dell'amministratore.

In ogni caso, è veniamo al secondo tema, il beneficiario risponde se consapevole della distrazione e della finalità elusiva dell'operazione.

E ' chiaro, che l'indice di consapevolezza è direttamente proporzionale al numero delle operazioni di bonifico: più queste sono reiterate, e per importi di rilevante entità, più è chiaro che il destinatario non possa sottrarsi alla sua responsabilità invocandone l'ignoranza.

Quali sono gli elementi di cui tenere conto, per esprimere un giudizio di non colpevolezza? 

Intanto, il fatto di essere amministratore o socio della società beneficiaria del pagamento è un elemento neutro: la mera titolarità del potere gestorio o la detenzione di quote del capitale sociale non è elemento indiziario.

L'attribuzione del fatto di reato presuppone la consapevolezza dell'operazione illecita. Affinché la condotta possa dirsi integrata, è necessario che l’agente abbia tanto la volontà di concorrere nella condotta distrattiva, quanto di compiere una delle attività relative ad impedire l’identificazione della provenienza delittuosa del bene quanto la consapevolezza di tale provenienza.

In altre parole, ciò che conta, è che l’agente sia consapevole della operazione illecita, attuata per eludere le garanzie di pagamento dei creditori.