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  • 13-04-2021
"LE SPESE STRAORDINARIE DEI FIGLI MINORI IN REGIME DI AFFIDAMENTO ESCLUSIVO: CRITERI DI RIPARTIZIONE" di Chiara Martini

La ripartizione tra i genitori (siano essi separati e/o divorziati) delle spese straordinarie dei figli minori è questione particolarmente delicata, non essendoci una specifica disciplina a livello normativo.

Se infatti il dovere di entrambi i genitori di "mantenere, istruire ed educare i figli"  costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico, sancito da norme di rango costituzionale (art. 30) e codicistico (artt. 337-ter c.c.), nella realtà quotidiana l'adempimento di tale dovere suscita molteplici problematiche, tra cui quella in tema di individuazione e suddivisione delle spese c.d. straordinarie.

La legge non distingue, infatti,  tra spese ordinarie e spese straordinarie per i figli, ma prevede solo l'obbligo di mantenimento che grava in capo ai genitori.

A sopperire a tale lacuna normativa è intervenuta la giurisprudenza e, successivamente, i vari Protocolli siglati dai Tribunali circondariali, i quali hanno cercato di chiarire la differenza tra le spese aventi natura straordinaria e quelle ordinarie, da considerarsi già incluse nell'assegno di mantenimento versato dal genitore non collocatario.

Per giurisprudenza costante devono considerarsi ordinarie solo quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, come, ad esempio, l'acquisto dei libri scolastici o dei medicinali da banco, il vitto, il parrucchiere, le visite di controllo routinarie, la ricarica del cellulare, il trasporto urbano,  l'abbigliamento (cfr Cass. civ., 19 luglio 1999 n. 7672; Cass. civ., 13 marzo 2009, n. 6201; Cass. civ., 4 novembre 2009, n. 23411).

Sono, invece, da considerarsi straordinarie tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori (ad esempio le  rette di scuole private, i viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, i  centri estivi, i viaggi di istruzione o le  vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, l'acquisto della macchina o del motorino, le  spese per l'attività sportiva, quelle per interventi chirurgici, per l'oculista o il dentista, per  visite specialistiche).

Un'altra questione dibattuta è se le spese straordinarie dei figli debbano essere sempre e comunque concertate preventivamente dai genitori.

Sul punto, la giurisprudenza è intervenuta facendo richiamo al criterio guida del “prevalente interesse del minore”, sostenendo che, se si tratta di spesa necessaria, indifferibile, urgente  e/o fondamentale per l'interesse e le esigenze  del figlio, l'intesa preventiva non è richiesta.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16175/2015 ha stabilito infatti che “la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice di merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”. 

Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è quindi tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione a) della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli b) della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei coniugi.

Il principio generale è dunque quello per cui devono essere comunque rimborsate quelle spese che non siano superflue e che corrispondano ad un interesse del figlio beneficiario del diritto di mantenimento, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cfr. Cass., ordinanza 10 giugno 2016 n. 12013) e salvo che non siano stati manifestati tempestivamente validi motivi di dissenso (Cass., 26 settembre 2011 n. 19607 – Trib. Udine, 2 settembre 2016).

Il regime della ripartizione delle spese straordinarie qui descritto non sembra subire sostanziali deroghe nemmeno quando, nell’ambito di una separazione giudiziale, venga disposto l’affidamento esclusivo dei figli in favore di uno dei genitori.

Sul punto, difatti, in una recente pronuncia del Giudice di Pace di Prato si legge che “se è vero che con l'ordinanza del (omissis) il Presidente del Tribunale ha affidato i figli minori in modo esclusivo alla madre, con facoltà di adottare in autonomia le decisioni di maggior interesse per gli stessi, ciò non significa che ella possa decidere di acquistare per i figli qualsiasi bene e derogare a suo piacimento a quanto disciplinato con riferimento alle spese straordinarie. Tale affidamento esclusivo della madre chiaramente non le consente di porre automaticamente a carico dell'altro genitore il 50% di qualsiasi importo, relativo a beni o servizi di qualsiasi natura, anche voluttuari, senza il consenso del padre e senza alcuna attenzione alle sue condizioni economiche” (cfr. Giudice di Pace di Prato sentenza 35/2021).

Stante quanto precede, la ripartizione delle spese straordinarie dei figli per i quali sia stato disposto l’affidamento esclusivo non determina, nei confronti del genitore affidatario, un potere assoluto e discrezionale, in quanto i criteri guida risultano essere sempre quelli della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli, nonché della sostenibilità della spesa rispetto alle condizioni economiche dei coniugi.