Press
Servizi / Press
Press
  • 19-04-2021
"IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE SCRITTURE CONTABILI DEL SOCIO NELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE" di Giulio Petracchi.

Non è riscontrabile nel codice civile alcuna norma specifica che sancisca il diritto di accesso del socio di una associazione (riconosciuta e non) a consultare i libri sociali, contabili e, in generale, ogni altro documento inerente all'amministrazione dell'ente.

Nel silenzio della legge, oltre alla giurisprudenza, ci sono stati molti studiosi del diritto che hanno cercato rispondere al quesito sull'ammissibilità, in capo ai soci delle associazioni, di un diritto di accesso simile a quello che il Legislatore ha garantito ai soci delle società di persone e di capitali (2261, 2320, 2476 c.c.).

La dottrina ha tentato di ricostruire la facoltà dell'associato di consultare i documenti relativi all'amministrazione facendo leva sui principi generali che regolano gli enti associativi (art. 18 - 42-bis c.c. ed, in parte, il Codice del Terzo Settore), riconoscendo che il diritto di accesso debba ritenersi conseguenza del principio di democraticità della struttura associativa - in ragione del quale tutti i soci devono avere gli stessi diritti e doveri - il principio di trasparenza nella gestione dell'ente, nonché il diritto dei soci a partecipare alla vita associativa.

Una tale questione, inevitabilmente, è stata portata all'attenzione anche della giurisprudenza di legittimità, la quale ha enunciato il principio per cui "l'associazione non riconosciuta, ancorché sfornita di personalità giuridica, è considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto dagli associati, cui sono analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di legge o degli accordi associativi, le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute o di società" (Cass. Civ. 1476/2007).

Sulla base di tale enunciato. la giurisprudenza di merito interrogata sulla facoltà dell'associato di partecipare attivamente agli affari sociali e di prendere contezza delle vicende contabili dell'ente, ha osservato che "in mancanza di norme che escludano il controllo dei soci sull'attività dell'organo amministrativo dell'ente e in mancanza di previsioni statutarie specifiche, può farsi applicazione del disposto dell'art. 2261 c.c., il quale disciplina il diritto all'accesso ai documenti e al rendiconto dell'attività svolta dai soci nelle società di persone" (Trib. Siracusa 24.11.2015) e "il diritto di consultazione spettante all'associato comprende sia il diritto di prendere visione ed esaminare i documenti dell'associazione, sia il diritto di estrarne copia o riprodurli con altri mezzi" (Trib. Roma 22.02.2010).

In buona sostanza, l'estensione in via analogica del diritto di accesso dalle società alle associazioni appare coerente anche con i più recenti interventi del Legislatore - in ultimo il D.Lgs. 117/2017 che ha introdotto l'art. 42-bis c.c. - volti a novellare il Titolo II del Libro Primo ("Delle Persone Giuridiche") del nostro codice civile, introducendo numerosi ed espliciti richiami alla disciplina societaria.