Press
Servizi / Press
Press
  • 17-02-2021
"LA DICHIARAZIONE PREFERENZIALE DELLA MERCE IN DOGANA ED IL REGIME DEI DAZI AGEVOLATI” di Andrea Giambra

Capita sovente che le aziende si interroghino sullo status doganale della merce prodotta. E’ un quesito centrale, specie quando si vuole accedere ai regimi di esenzione / agevolazione del dazio doganale. E’ notorio, invero, che le lavorazioni posso avere una duplice origine rilevante sotto il profilo doganale: una origine preferenziale e una origine non preferenziale.

 

Tali nozioni non sono l’una la negazione dell’altra, si tratta semplicemente di due concetti distinti tra loro, ciascuno con le proprie fonti normative e meccanismi di funzionamento. L’origine non preferenziale individua il luogo geografico – cioè il paese – in cui un certo prodotto è stato interamente prodotto o in cui ha ricevuto l’ultima lavorazione sostanziale, così come stabilito dagli artt. 59 e ss. del nuovo Codice Doganale dell’Unione. La non preferenzialità di un prodotto viene dichiarata in dogana sulla base del certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio presentato dall’azienda, al fine dell’eventuale applicazione delle c.d. “misure di politica commerciale” – come dazi anti-dumping, divieti, limitazioni – e/o per la legittima applicazione del marchio “Made in ...”. L’ origine preferenziale individua, invece, l’origine delle merci dal punto di vista puramente doganale, determinata sulla base delle regole stabilite nell’accordo sullo Spazio Economico Europeo, ovvero negli accordi commerciali che l’U.E. ha siglato con determinati paesi extracomunitari, al fine dell’applicazione di misure tariffarie, appunto, preferenziali, consistenti nella riduzione o addirittura nell’esenzione daziaria. Il regime di trattamento preferenziale con i paesi extraeuropei può essere bilaterale, con regime di reciprocità, oppure unilaterale, senza regime di reciprocità; generalmente quest’ultimo viene concesso dall’U.E. in favore dei paesi meno sviluppati. La ratio di tali accordi è ovviamente quello di rendere maggiormente appetibile e favorire lo scambio delle merci prodotte tra i paesi firmatari degli accordi commerciali; tuttavia per potere beneficiare degli sconti daziari, le merci dovranno rispettare le regole di “origine preferenziale” previste nel protocollo di origine allegato a ciascun accordo commerciale.

 

A tal proposito, l’art. 64 C.U.D., § da 1 a 3, stabilisce che un prodotto acquisisce lo status originario preferenziale, e quindi le misure tariffarie di favore previste all’art. 56, lett C) o D), in base a: 

1 - la modifica della classificazione tariffaria del prodotto: ad es. modifica del capitolo, cambio   della voce tariffaria Hs code, cambio della sottovoce tariffaria, fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce);

2 - valore dei materiali utilizzati e/o il peso degli stessi, i quali non potranno superare una determinata soglia;

3 - il principio che il prodotto sia integralmente originario o interamente ottenuto nel paese beneficiario del trattamento preferenziale, di cui possiamo trovare una specifica elencazione in tutti i protocolli di origine (ad es. l’Italia ha circa 167 prodotti originari, come il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma, Mozzarella di Bufala Campana, ecc.);

4 - il requisito che il prodotto sia stato lavorato a partire da materie prime di un paese terzo – non beneficiario dei benefici daziari – ma sottoposto a tutte quelle lavorazioni o trasformazioni considerate sufficienti dai “protocolli di origine” conclusi tra U.E. e paesi extraeuropei;

5 - la combinazione di più regole o principi: vi è la possibilità che una delle regole descritte in precedenza venga combinata con un’altra o altre.

 

Nel caso trattato dallo Studio, l’impresa si chiedeva se poteva essere dichiarata l’origine preferenziale delle lavorazioni ricavate da un tessuto prodotto in Cina.

Il principio cui fare riferimento, per la risoluzione del quesito, è quello indicato al n. 3, dell’art. 64 cit. Come abbiamo detto, ciascun accordo commerciali europeo o extraeuropeo rimanda a specifici “allegati” che contengono al loro interno, nel dettaglio, l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali “non originari” affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di “prodotto originario”, nonché l’indicazione di tutte quelle operazioni che saranno considerate, invece, “insufficienti” .

L’Allegato II del protocollo di origine adottato dal Consiglio Economico Europeo, in particolare, alle pagg. 97-116, contiene l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i vari materiali tessili “non originari” affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario. 

In linea generale, è possibile osservare come per ciascun materiale tessile indicato nell’allegato si richieda o la fabbricazione a partire dalle fibre tessili e/o l’esecuzione di almeno due operazioni di “preparazione o finissaggio”.

 

Di seguito un esempio pratico per capire meglio il funzionamento di questo particolare sistema: un’azienda acquista filato di cotone al 100%, di origine Cinese, importato in Spagna viene trasformato in tessuto di cotone che mantiene il suo carattere non originario, poiché la regola dell’origine relativa ai tessuti impone la fabbricazione a partire dalla fibra. Il tessuto viene esportato in Svezia, dove viene trasformato in indumenti ottenendo l’origine preferenziale, in quanto la trasformazione eseguita in Spagna si aggiunge a quella eseguita in Svezia per produrre Indumenti originari. In questo modo viene soddisfatto il requisito della doppia trasformazione (filato – tessuto – indumento) nello Spazio Economico Europeo, quindi il prodotto finale ottenendo il carattere originario dello S.E.E. e, poiché il cumulo viene riconosciuto dai paesi europei, il prodotto potrà esportato all’interno della stessa europea in regime preferenziale.

 

Una volta compreso che il prodotto oggetto di esportazione soddisfa le condizioni preferenzialità, l’azienda esportatrice potrà dichiarare che il proprio prodotto è di origine preferenziale in due modi:

- istanza alla Dogana per il rilascio del certificato Eur1: per poter ottenere il certificato, la dogana di esportazione richiederà un’autocertificazione dell’esportatore nella quale lo stesso si assume la responsabilità che la propria merce rispetti i requisiti previsti dagli accordi di libero scambio, riservandosi la possibilità di poter controllare successivamente la veridicità della certificazione e, nel del caso, contestarla;

- apporre la dichiarazione di origine preferenziale direttamente sulla fattura: tale modalità, però, è consentita a tutti gli operatori commerciali per esportazioni fino ad € 6.000,00; per esportazioni di valore superiore a tale soglia, invece, occorre richiedere un’autorizzazione preventiva alla dogana competente per territorio.