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  • 26-05-2021
"SEQUESTRO MASCHERINE FFP2 CONTRAFFATTE O IRREGOLARI: PROFILI PENALISTICI E AMMINISTRATIVI DELLA FASE DEL DISSEQUESTRO" di Giovanni Renna e Isabella Faggi

Il profilerare di dispositivi medici e di protezione individuale ha reso attuale e ricorrente il tema del sequestro dei predetti dispositivi collegato all'accertamento di violazioni di legge.

Tali accertamenti vengono compiuti per lo più presso gli esercizi commerciali, dove i consumatori acquistano i dispositivi.

Nel corso delle verifiche, gli accertatori eseguono verifiche preliiminari degli articoli classificabili come mascherine FFP1, mascherine FFP2, mascherine FFP3, mascherine chirurgiche ed altri DPI facciali nonché della documentazione contabile ed amministrativa correlata ai predetti beni.

Ai sensi dell'art. 223 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, i verificatori provvedono altresì alla acquisizione di campioni dei predetti beni per sottoporli ad attività di riscontro presso idoneo laboratorio.

Nelle more delle verifiche, inibiscono la vendita ai sensi dell’art. 107 D.lgs. 206/2005.

E' in questa fase che, a seconda degli esiti della verifica, si innestano due diverse procedure di sequestro.

Se gli esiti delle verifiche di laboratorio sono positive, ovvero comprovano il mancato superamento dei test (diversamente da quanto certificato), si perfeziona il reato di cui agli artt. 473, 474 c.p. ("Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi overo di brevetti, modelli e disegni"). La vendita di simili prodotti contraffatti integra, in concorso, anche i diversi reati di cui agli artt. 515 c.p. ("Frode nell'esercizio del commercio"), 517 c.p. ("Vendita di prodotti industriali con segni mendaci").

L'emersione di indizi di reato consente di vincolare la merce ad un sequestro probatorio o preventivo, a seconda che si vogliano garantire esigenze probatorie oppure si voglia evitare un aggravamento delle conseguenze negative del reato.

A differenza del sequestro probatorio, il sequestro preventivo è finalizzato a consentire la confisca del prodotto confiscato ed è ordinato dal giudice.

Se gli esiti delle verifiche di laboratorio dovessero dimostrare la regolarità dei test e delle certificazioni di conformità, è ovviamente preclusa l'applicazione del vincolo probatorio o cautelare tipico del sequestro disciplinato dal codice di procedura penale.

Tuttavia, i verificatori potrebbero sempre procedere ad eseguire un sequestro amministrativo nell'ipotesi in cui procedano alla contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 6, sanzionato dall’art. 12, D.lgs. 206/2005 per essere i dispositivi immessi sul mercato nazionale con indicazioni mancanti rispetto alla vigente normativa, in violazione delle garanzie riconosciute al consumatore.

Il sequestro amministrativo è disciplinato dall'art. 13 L. 689/81 e la competenza sul procedimento è riservata alle Camere di Commercio.

Specie con riguardo alla fase cautelare amministrativa, pare opportuno avviare una interlocuzione preliminare con i verificatori e il responsabile del procedimento al fine di esaudire le condizioni imposte dal Codice del Consumo proprio per pervenire al dissequestro delle merce cautelata.

A tal fine, da accogliere favorevolmente l'iniziativa dell'interessato di predisporre un documento illustrativo/informativo che accompagnerà la merce esposta contentente a beneficio dei consumatori le informazioni mancanti. 

Si indicano sommariamente le informazioni che devono essere indicate in favore del consumatore:

  1. nome/ragione sociale ed indirizzo della sede del produttore delle mascherine (WENZHOU MEIYI MEDICAL DEVICE CO.LTD.);
  2. nome/ragione sociale ed indirizzo dell’importatore (MIVITA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.);
  3. caratteristiche intrinseche dei prodotti nonché le modalità ed avvertenze di utilizzo e di conservazione dei medesimi.

L’art. 6 del Codice del Consumo riporta un elenco dettagliato delle indicazioni che devono comparire sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti messi in commercio in Italia, con particolare riguardo ai prodotti provenienti dall’estero. La norma citata si pone a tutela del consumatore nella fase in cui acquista un prodotto, imponendo a chi vende di fornire al potenziale acquirente tutte le informazioni utili per poter valutare e scegliere in maniera consapevole.

Grava, invero, sul soggetto che offre il prodotto o la prestazione l'onere di rendere disponibili tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'adozione di una scelta consapevole da parte del consumatore, secondo una valutazione ex ante, dovendo le complessive condizioni dell'offerta essere chiaramente ed immediatamente percepibili da parte del consumatore (v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 15 luglio 2016, n. 8159).