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  • 23-06-2021
“L’OBBLIGO VACCINALE PER GLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE E LE POSSIBILITÀ DI DEROGA PREVISTE DALLA LEGGE” di Greta Giambra

In conseguenza dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, il legislatore ha emesso il D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito in L. 28 maggio 2021, n. 76, il quale, oltre a prevedere disposizioni urgenti in materia di giustizia, lavoro, rendicontazione del Servizio sanitario regionale, rinnovo degli organi degli ordini professionali ed in materia di semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici, disciplina anche quelle in materia di vaccinazioni anti SARS – CoV-2.

In particolare, ai sensi dell’art. 4, “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” è stato predisposto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la propria attività all’interno di strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali, quale requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative; l’inosservanza di tale previsione determinerebbe “la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS – CoV-2”, con conseguenze anche in termini di retribuzione. 

Tali soggetti possono scegliere di non ottemperare all’obbligo vaccinale senza incorrere nella sospensione prevista ex lege?  Come si concilia tale imposizione con l’art. 32 Cost.?

Quesiti più che legittimi, alla stregua delle costanti novità in materia e dell’entità delle conseguenze – anche letali – a cui questa emergenza sanitaria, purtroppo, ci ha abituato. 

Il caso.  

Una neolaureata in Medicina e Chirurgia, affetta fin dalla nascita da una rara malattia autoimmune, in particolare la piastrinopenia (o trombocitopenia) autoimmune, per poter proseguire gli studi di specializzazione, deve necessariamente esercitare le proprie prestazioni lavorative all’interno di strutture sanitarie e sociosanitarie. Tuttavia, per le persone affette da tali patologie, a causa del deficit dei livelli piastrinici, la medicina non è ancora pervenuta ad un unanime e definitivo parere circa l’opportunità, i benefici ed i rischi concreti che il sottoporsi alla vaccinazione implicherebbe. 

Ebbene, l’art. 4, comma secondo, del D.L. n. 44/2021, conv. in L. n. 76/2021, avverte la non obbligatorietà di tale vaccinazione “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale”

Tale disposizione è una sorta di norma- paracadute per tutti gli operatori sociosanitari che, in forza di accertate gravi patologie, quali quella del caso di specie, non possono o comunque non ritengono opportuno sottoporsi alla vaccinazione al fine di tutelare al meglio la propria salute, già fragile, senza dover incorrere nel pericolo di essere sospeso dall’esercizio delle proprie mansioni o prestazioni.

Pertanto, la questione, allo stato, è assolutamente aperta e spetterà al singolo medico assumere la decisione circa la convenienza o meno della vaccinazione del proprio paziente, attestando, se del caso, le motivazioni della mancata somministrazione. 

A tal proposito, inoltre, è stata recentemente sollevata questione di legittimità costituzionale relativamente all’obbligo vaccinale derivante dal predetto art. 4 con l’art. 32 Cost. Il Tribunale di Belluno, si è pronunciato ritenendo tale q.l.c. “manifestamente infondata, dovendosi ritenere prevalente, sulla libertà di chi non intenda sottoporsi alla vaccinazione contro il COVID – 19, il diritto alla salute dei soggetti fragili, che entrano in contatto con gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario in quanto bisognosi di cure e, più in generale, il diritto alla salute della collettività, nell’ambito della perdurante emergenza sanitaria, derivante dalla pandemia da COVID- 19”(Trib. Belluno, sent. del 6.06.2021, n. 328). 

Il Tribunale ha poi richiamato anche la sent. n. 5/2018 emessa dalla Corte Costituzionale, in relazione all’obbligo vaccinale contro il morbillo, secondo cui: “l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (…) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività”; e ancora: “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost., laddove il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri”.

Alla luce di quanto esposto, è lapalissiano come il necessario bilanciamento dei molteplici principi di rilevanza costituzionale lasci spazio alla discrezionalità del legislatore nel far fronte alle esigenze emergenziali sanitarie ed epidemiologiche e, di conseguenza, come le leggi sulle vaccinazioni obbligatorie siano compatibili con il dettato costituzionale di cui all’art. 32 Cost., poiché esse, come ormai constatato da una risalente giurisprudenza, risultano essere finalizzate “alla tutela della salute collettiva, ferma la necessità di un contemperamento tra il diritto alla salute della collettività ed il diritto alla salute del singolo” (Corte Cost. sent. n. 258/1994).