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  • 17-02-2021
“IL PVC È INUTILIZZABILE NELLA PARTE COMPILATA DOPO L’EMERSIONE DI INDIZI DI REATO” di Federico Mancini

Il Processo Verbale di Constatazione non è utilizzabile in sede penale se, in seguito alla emersione di indizi di reato, non è formato secondo le modalità dell’art. 220 disp. att. c.p.p., risultando altrimenti irrimediabilmente leso il diritto di difesa dell’indagato (Cass. pen., Sez. III, n. 31223 del 04/06/2019).

Il Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale e deve essere acquisito secondo le modalità previste dall’art. 220 disp. att. c.p.p. per poter essere utilizzato in sede penale. Questo il principio di diritto sancito dalla Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, ancora una volta chiamata a pronunciarsi sui parallelismi tra diritto punitivo amministrativo e diritto penale tributario e sulla utilizzabilità in sede penale degli elementi di prova acquisiti in sede amministrativa. 

La questione si inserisce nel solco delle annose criticità scaturite dal doppio binario sanzionatorio tributario e in generale correlate al principio del ne bis in idem processuale, di non poco rilievo in periodi come quello attuale, in cui nel contrasto all’evasione fiscale si predilige la prospettiva punitivo-sanzionatoria a quella punitivo-riscossiva.

Richiamandosi alla nota pronuncia Raineri n. 45477 del 28/11/2001 delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione precisa che l’obbligo di osservare le norme del codice di procedura penale e, segnatamente, l’art. 220 disp. att. c.p.p., insorge sulla base della mera possibilità di attribuire rilevanza penale al fatto nel corso della inchiesta amministrativa, e non in presenza di una prova indiretta ex art. 192 c.p.p.

La Corte non si discosta dall’orientamento affermato dalla Terza Sezione penale con le pronunce n. 54379 del 23/10/2018, n. 15372 del 10/02/2010 e n. 6881 del 18/11/2008, riconoscendosi ancora una volta come, in presenza di indizi di reato, occorra sempre procedere secondo le modalità dell’art. 220 disp. att. c.p.p., a maggior ragione in ambiti problematici dell’ordinamento penale come quello tributario, particolarmente colpiti dal fenomeno della decodificazione. Conseguentemente, la parte del documento redatta successivamente alla emersione di indizi di reato non potrà assumere efficacia probatoria in sede penale, mentre la parte del documento sino a quel momento redatta manterrà la propria efficacia probatoria e sarà pienamente utilizzabile.

L’emersione di un fatto di rilievo penale nella sua completezza, come descritto dalla fattispecie normativa, impone al personale ispettivo di interrompere l’attività di indagine e di adeguarsi al dettato della normativa processuale penale. Tale conclusione, peraltro, risulta corroborata dagli stessi art. 63 e 64 c.p.p. in tema di interrogatorio e dichiarazioni autoindizianti, ai sensi dei quali – in ossequio al principio del nemo tenetur se detegere – non possono essere utilizzate le dichiarazioni contra se acquisite in modalità diverse da quelle previste dagli artt. 350 c.p.p.