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  • 17-02-2021
"LA PREGIUDIZIALE PENALE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA" di Valentina Pieri

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 220.

Nel giudizio di opposizione promosso dal trasgressore avverso la sanzione amministrativa comminata al conducente di un veicolo convolto in un sinistro stradale con esiti mortali, il Giudice si è dichiarato funzionalmente incompetente.

Il trasgressore aveva impugnato la sanzione amministrativa, contestando il provvedimento in ordine alla erronea ricostruzione della dinamica dell'incidente, nonché per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della violazione contestata..

La polizia Municipale si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità della domanda e l’incompetenza funzionale del Giudice adito in forza del disposto di cui all’art. 221 C.d.S. Sosteneva la convenuta la competenza del giudice penale all’applicazione della sanzione amministrativa in caso di condanna, richiamando la circolare del Ministero dell’Interno del 25.03.2016 secondo la quale al punto 7 prevede che il ricorso in opposizione debba essere presentato dinanzi al giudice penale competente nei verbali di contestazione per l’illecito amministrativo.

Il ricorrente, tuttavia, replicava che il verbale di contravvenzione indicava il Giudice adito competente a conoscere dell’impugnazione e chiedeva, in ogni caso, la sospensione del procedimento in attesa dell’esito del procedimento penale.

All'esito della valutazione delle questioni preliminari, Il Giudice ha ritenuto pacifica l’applicazione dell’art. 221 C.d.S. e, quindi, sussistente la connessione obiettiva con il reato. Si dichiarava, quindi, incompetente.

Nel decidere, il Giudice richiamava la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 25/3/2018 (prot. 300/A/2251/1/16/124/68), secondo cui, in caso di sinistro dove la condotta degli utenti coinvolti determini lesioni gravi o gravissime o abbia avuto esito mortale, gli organi di polizia stradale procedenti, nei termini e secondo le regole generali, sono tenuti a verbalizzare e contestare le violazioni amministrative rilevate al trasgressore, al fine di consentirgli, ove previsto, il pagamento della sanzione in misura ridotta.

In tal caso, la sanzione amministrativa si estingue con il pagamento ed il giudice penale non avrà più competenza in merito. Al contrario, dove non sia ammesso il pagamento in misura ridotta, o ciò non avvenga, il verbale viene ad essere trasmesso al giudice penale competente per i reati secondo il disposto dell’art. 221 C.d.S.

Nel medesimo modo si procede anche ove sia presentata opposizione al verbale di accertamento dell’illecito amministrativo. Al fine di rendere edotto il trasgressore che il ricorso in opposizione deve essere presentato al giudice penale competente, nei verbali di illecito amministrativo connessi a reati di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o gravissime deve essere indicata l’autorità competente a ricevere il ricorso, ovvero il Tribunale competente a procedere per il reato contestato.

Tornando al caso di specie il Giudice di Pace ha ritenuto, in virtù dell’applicazione dell’art. 221 C.d.S. di dichiarare la propria incompetenza funzionale, ritenendo altresì di non sospendere il giudizio di opposizione introdotto in forza di quanto disposto all’art. 220, comma 4, C.d.S.

L’art. 220 al comma 4 così dispone: “L’autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all’ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell’ufficio o comando suddetti”.

In virtù del predetto disposto il Giudice di Pace ha quindi ritenuto che: “ è impossibile che il presente processo possa rivivere perché una eventuale declinazione da parte del Giudice penale non rimetterebbe in moto questo ricorso, ma consentirebbe soltanto una remissione in termini in favore della Polizia Municipale per ri-contestare la fattispecie sanzionatoria amministrativa. Quindi non vi è motivo di sospendere un processo che comunque non potrà mai resuscitare neppure per le dichiarazioni del giudice penale di estinzione del reato o difetto di una condizione di procedibilità”.