La limitazione delle doglianze alla sola violazione di legge (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 25932), intesa essa sia come “error in iudicando” e “in procedendo”, sia come vizio radicale di motivazione tale da renderla meramente apparente, anche in considerazione dell’omesso esame di punti decisivi per l’accertamento di fatto che giustifica il provvedimento ablativo (v. Cass., Sez. III, 4 febbraio 2018, n. 38850). Riflessi sugli oneri del ricorrente ai fini di un esercizio effettivo del diritto al controllo di legittimità.
Indirizzi di saluto: Avv. Gian Domenico Caiazza, Avv. Paola Rubini, Avv. Daniele Ripamonti, Avv. Prof. Luca Marafioti, Avv. Prof. Adelmo Manna, Avv. Lorenzo Zilletti
Moderatore: Avv. Eriberto Rosso, Segretario UCPI
Relatori:
Prof. Avv. Leonardo Filippi, Ordinario di Diritto Processuale Penale Università di Cagliari Cons. Luca Pistorelli, V Sezione Penale Corte di Cassazione