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  • 08-09-2022
NOTIZIE DAL CNF: "CRISI D'IMPRESA: SERVE SEMPLIFICAZIONE NORME E PROCEDURE PER EVITARE RISCHIO USURA"

Raccordare e unificare gli elenchi e gli albi dei professionisti esperti in crisi di impresa (gli incaricati dall’autorità giudiziaria per la gestione e il controllo nelle procedure previste nel codice della crisi, i gestori della crisi da sovraindebitamento, gli esperti della composizione negoziata della crisi, i commissari straordinari) per rendere omogenea la formazione obbligatoria e l’aggiornamento, semplificando così anche l'impegno della Scuola superiore della magistratura di redigerne i programmi, e limitando l’aggravio di oneri a carico dei professionisti, specialmente per quelli più giovani, conseguenti alla obbligatoria partecipazione ai corsi di formazione.

È la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale forense e portata all’attenzione della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in merito al nuovo codice della crisi e dell’insolvenza che entrerà in vigore il 15 luglio.

Gli emendamenti presentati dal Cnf riguardano nello specifico gli articoli 356 e 358 del codice, mentre una terza proposta è volta a rendere la procedura di liquidazione controllata attivabile dal solo debitore e non – come previsto dal decreto Insolvency – anche dal pubblico ministero e dai creditori. Questo, nell’attuale quadro economico che colpisce gravemente vaste fasce sociali, eviterebbe da una parte, di trovarsi di fronte a un enorme numero di procedure di difficile gestione da parte delle autorità giudiziali e, dall’altra, a un non trascurabile rischio d’incrementare le probabilità dell’odioso fenomeno della usura.

Inoltre è stata anche sottolineata la parziale incongruenza del regolamento sul funzionamento dell’albo dell’art.356 del codice della crisi e della insolvenza, contenuto nel decreto del ministero della Giustizia (n.75 del 3 marzo 2022, pubblicato in G.U. n.143 il 21 giugno 2022) con le modifiche del codice della crisi e dell’insolvenza, intervenute successivamente alla data del 3 marzo 2022 che rendono, allo stato, problematica la c.d. prima popolazione dell’albo.