News | Eventi |
Servizi / News
News
  • 20-01-2023
NOTIZIE DAL CNF: "I LIMITI DELLO IUS POSTULANDI DEI PRATICANTI AVVOCATI"

l praticante avvocato è un soggetto abilitato ad un’attività di tirocinio propedeutico e di formazione rispetto alla professione di avvocato, ed è titolare quindi, di uno status abilitativo provvisorio, limitato e temporaneo (giustificato dalle esigenze di svolgimento del tirocinio e in vista degli esami per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione forense), che consente di compiere  le attività proprie della professione ma soltanto sotto il controllo di un avvocato.

L’attuale disciplina (art. 41, comma 12, legge 31.12.2012 n.247; decreto Ministero della Giustizia n.70/2016) ha “ristretto” sia la durata del praticantato a cinque anni, che l’ambito in cui può muoversi il praticante abilitato prevedendo che il praticante avvocato  che abbia svolto il primo semestre di pratica legale può esercitare l’attività professionale in sostituzione e sotto la responsabilità dell’avvocato presso cui svolge la pratica, con un ruolo sostanzialmente sostitutivo dell’avvocato. In particolare l’art.21, comma 12, citato consente al praticante avvocato di “esercitare  attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di pace, e in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19.2.1998 n.51, rientravano nella competenza del Pretore” (la previgente disciplina – rdl n.1578/1933, art.8, comma 2 -  invece consentiva al praticante avvocato abilitato di patrocinare in proprio ed essere inserito nel mandato di difesa, sia pure con i limiti del proprio status abilitativo).

Il praticante avvocato può esercitare attività di consulenza e assistenza sia in sede giurisdizionale che in sede giudiziale, ma non può avere cause proprie, né vedere il proprio nome nel mandato difensivo. L’abilitazione consente di svolgere attività esclusivamente in sostituzione del proprio dominus: il praticante abilitato agisce sempre sotto il controllo e la responsabilità del dominus.

Operando il praticante in sostituzione del dominus  avvocato, poiché questi può svolgere l’attività professionale anche al di fuori del circondario e del distretto di appartenenza, è da ritenersi che nemmeno il praticante abilitato è soggetto a restrizioni territoriali.

Sui limiti dello ius postulandi del praticate avvocato occorre ricordare che la Corte costituzionale con decisione 7 maggio 2002 n.163 ha dichiarato manifestamente infondata, in quanto concernente una scelta rientrante nella discrezionalità del legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell’art.8, comma 2, del rdl n.1578/1933 nella parte in cui stabilisce che i praticanti avvocati abilitati al patrocinio possono esercitare la loro attività solamente davanti ai tribunali del distretto, nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro.

Quanto ai limiti del praticante avvocato nello svolgimento di attività stragiudiziale, la Suprema Corte (fra le tante, Cass. 1 aprile 2008 n. 8445) ha affermato che il praticante avvocato può legittimamente assumere l’obbligo di svolgere attività stragiudiziale, essendo l’iscrizione all’albo essenziale solo per l’esercizio delle attività giudiziarie, attività protetta  è solo quella giudiziaria (fra le tante, Cass.30 maggio 2006 n. 12840).

I limiti dello ius postulandi del praticante avvocato sono stati confermati  da un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato della Corte di Cassazione (fra le tante, Cass. 8 aprile 2020 n. 7754) in base al quale, anche secondo il regime precedente il nuovo ordinamento professionale di cui alla l.n.247 del 2012  è esclusa la possibilità del patrocinio del praticante avvocato davanti al tribunale in sede di appello. Tale indirizzo è stato ribadito dalla stessa Corte con  decisione 5 gennaio 2023 n. 224 affermando che il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al Tribunale in sede di appello neppure a seguito dell’entrata in vigore della l.n.247/2012 .