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09-04-2026

"Le dichiarazioni di compliance in ambito privatistico. Se non comunico i procedimenti penali?" Le conseguenze

Gli enti devono confrontarsi quotidianamente con il tema delle giuste risposte da fornirei agli stakeholders  al momento della compilazione delle dichiarazioni di compliance.
In effetti, numerose sarebbero gli inconvenienti nel caso di una compilazione inesatta.

In generale, la dichiarazione di Compliance in ambito privatistico prevede che il dichiarante indichi (generalmente) alla Stazione Appaltante Committente:    
1)    i procedimenti e provvedimenti penali che riguardano particolari tipologie di reato - anche ove vi sia il beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziario
2)    se sono state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza o a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;
3)    se sono state commesse, nell’esercizio della sua attività professionale, illeciti professionali (civili, penali o amministrativi) e non è incorsa in risoluzioni contrattuali o revoche di aggiudicazione da parte del Committente o di altri committenti, per grave inadempimento o carenza di requisiti o qualsivoglia altra condotta negligente o dolosa.

Innanzitutto, occorre chiarire che il dichiarante deve comunicare l’esistenza del procedimento penale per non incorrere nelle sanzioni amministrative, civili e penali del caso.

Alcune precisazioni sono opportune.

La comunicazione della notizia di reato non potrebbe costituire causa di esclusione automatica di cui all’art 94, del Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/23). Soltanto le sentenze definitive per particolari materie e nei casi di applicazione di particolari interdizioni, come il divieto di contrarre con la PA, produce questo pregiudizievole effetto. L’esistenza del procedimento non costituisce astrattamente neppure una causa di esclusione non automatica dal contratto, se considerati efficaci le misure di self cleaning adottate dall’ente immediatamente dopo l’infortunio.

Tali misure non costituiscono ammissione di colpa, bensì la prova di quel fisiologico percorso di assestamento che le Stazioni appaltanti devono prendere in considerazione prima di assumersi la responsabilità di una esclusione di colui che partecipa o risulta assegnatario di una gara, posto che l’esclusione è provvedimento sempre impugnabile. 

Quanto alle conseguenze sul piano contrattuale, la Dichiarazione Compliance in Ambito privatistico potrebbe prevedere l’esclusione dalla gara in caso di presentazione di una dichiarazione irregolare, mendace o incompleta.

Simili effetti ne conseguirebbero anche con appalto in corso di esecuzione, il quale potrebbe associare le inottemperanze al Codice Etico e, per l’effetto, la violazione del principio di trasparenza e buona condotta nell’esecuzione del contratto, alla sua risoluzione.

Quanto alle conseguenze penali, se il committente fosse gestore di pubblico servizio, le false dichiarazioni sarebbero punite ai sensi dell’art. 76 D.p.r. 445/2000. Si attesterebbe uno status di non presenza di pendenze penali non corrispondente al vero.

 Diversamente, se la Stazione appaltante fosse un privato, la falsa dichiarazione resa nel modulo interno di compliance, che magari richiede l’autocertificazione ai sensi del D.p.r. 445/00, potrebbe non costituire reato. Il condizionale è d’obbligo posto che anche il privato che riceve la dichiarazione potrebbe utilizzare l’autocertificazione per finalità amministrative che la stessa persegue in ossequio ad una concessione di pubblico servizio. Quindi, la specifica questione dovrebbe essere verificata, ovvero, dovrebbe comprendersi la finalità sottesa alla autocertificazione.