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10-04-2026

"La revoca del 'Contributo Rilancio' in caso di interdittiva antimafia. Rimedi" di Greta Giambra

A seguito dell’emergenza epidemiologica “Covid – 19” era stato emanato il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Contributo Rilancio”), conv. in L. n. 77/2020, il quale all’art. 25, riconosceva un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data della sua entrata in vigore e con un ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi di quello del mese di aprile 2019. 

La misura del contributo era stabilita applicando percentuali variabili in relazione alla differenza del fatturato e dei corrispettivi e spettava, in ogni caso, per un valore minimo di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per poter ottenere tale contributo i soggetti interessati avrebbero dovuto trasmettere telematicamente un’istanza all’Agenzia delle Entrate “con l’indicazione dei requisiti definiti dai precedenti commi”, ossia compilando la modulistica richiesta per il riconoscimento del contributo con i dati relativi alle fatturazioni dei mesi 2020 e 2019. 

Ebbene, ai sensi dell’art. 25, comma 9, D.L. n. 34/2020, l’istanza di cui al comma 8 contiene anche l’autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all’art. 85, commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto legislativo. Per la prevenzione dei tantativi di infiltrzioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attivita' di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12 (…)”. 

Pertanto, ai sensi di tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate è legittimata ad effettuare dei controlli preventivi sui richiedenti il riconoscimento del contributo de quo e, nello specifico, essi non devono versare nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 D.Lgs. 159/2011. 

Qualora invece, tali contributi vengano richiesti in condizioni di urgenza, ex art. 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo, i predetti controlli dovranno essere effettuati successivamente all’erogazione dei contributi, poiché “…nei casi di urgenza, immediatamente i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia” e soltanto laddove all’esito dei riscontri emerga la sussistenza di cause ostative, l’Ente procederebbe legittimamente all’attività di recupero del contributo erogato.

In altri termini, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto effettuare un controllo ex post all’erogazione del contributo in ordine alla sussistenza di condizioni ostative in capo al richiedente il contributo al momento della presentazione dell’istanza, ossia alla data 22.06.2020.

In sintesi: il controllo ex post ammesso e disciplinato dalla norma era soltanto quello non compiuto preventivamente al momento della presentazione della domanda.

Il controllo ex post si può tradurre in una verifica a posteriori dell’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67 D.Lgs n.  159/11.