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11-06-2026

"Costituisce attività di smaltimento illecito di rifiuti il deposito di terre e rocce da scavo in una particella diversa da quella autorizzata"

Depositare le terre e rocce da scavo su una particella diversa da quella autorizzata (o dichiarata) comporta la decadenza della qualifica di "sottoprodotto". Di conseguenza, il materiale viene classificato come rifiuto speciale. Questo configura il reato di gestione illecita di rifiuti, punibile con l'arresto da 3 mesi a 1 anno e l'ammenda da € 2.600 a € 26.000 (articolo 256 del Testo Unico Ambientale). 

Le conseguenze e le aggravanti dipendono da come viene effettuato il deposito:

  • Abbandono o deposito incontrollato: Se i materiali vengono semplicemente scaricati su un terreno non autorizzato, si applicano le sanzioni previste per l'illecita gestione di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 2, D.Lgs. 152/2006).  
  • Realizzazione di una discarica abusiva: Se il deposito su una particella diversa è ingente e finalizzato a una gestione non temporanea (es. sbancamento, creazione di terrapieni o livellamento permanente non autorizzato), si configura il reato di discarica abusiva. Le pene salgono alla reclusione da 1 a 5 anni e l'ammenda da € 5.200 a € 26.000 (art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/06).  
  • Abuso edilizio e vincoli: Se la particella non è solo "diversa", ma soggetta a vincoli (paesaggistici, idrogeologici) o se il deposito modifica lo stato dei luoghi senza i dovuti permessi, il reato ambientale si cumula con i reati edilizi e paesaggistici previsti dal D.P.R. 380/2001.  
  • Responsabilità d'impresa (D.Lgs. 231/2001): Se l'illecito è commesso nell'interesse o a vantaggio di un'azienda, sono previste pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente stesso.  

Inoltre, il giudice può disporre il sequestro del cantiere o dell'area e l'obbligo di rimozione e smaltimento a carico del responsabile, oltre al ripristino dello stato dei luoghi.