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22-10-2026

"La ricezione di bonifici dalla fallita e il pericolo di concorrere nella bancarotta fraudolenta" di Isabella Faggi

La disponibilità alla ricezione di somme provenienti dalla fallita può integrare concorso nella fattispecie penale di bancarotta patrimoniale per distrazione.

Il significativo contributo causale, materiale e morale, del beneficiario potrebbe desumersi dall’evidenza della natura distrattiva delle operazioni di svuotamento delle casse della fallita e dalla velocità con cui tali operazioni sono state eseguite.

La prova del concorso materiale e morale consapevole può  ricavarsi, per quanto sopra detto, dall’esistenza di vincoli familiari e dalla mera messa a disposizione da partedel ricevente del suo conto corrente sul quale bonificare la somma  e dalla messa in opera di tutta una serie di operazioni di impiego successive indicative della piena conoscenza o, quanto meno, dell’accettazione del rischio che il trasferimento di risorse dalla fallita avesse causato un depauperamento della garanzia patrimoniale dei creditori, indipendentemente dal fatto che alla data di esecuzione del primo bonifico e dei successivi impieghi il beneficiario non potesse rappresentarsi l’esistenza del dissesto della società.

Nondimeno, ai fini della affermazione della responsabilità del beneficiario, quale concorrente extraneus nella condotta propria dell'amministratore, è necessario chiarire gli elementi sulla base dei lo stesso possa essere considerato consapevole dell'intento distrattivo perseguito dalla società per il tramite dell’amministratore, molto sovente, mediante condotte risalenti ad alcuni anni prima del fallimento: occorre chiarire, cioè, le ragioni per le quali il beneficiario sarebbe stato consapevole – avendo sostanzialmente raggiunto un accordo con l'amministratore – che le somme a lui versate dal conto corrente di quest'ultimo fossero in realtà conseguenza di una decisione condivisa di distrarle appunto dalla fallita con l’intento di depauperare il patrimonio societario.  

D'altronde, è opportuno precisare, con riferimento alla bancarotta prefallimentare distrattiva, che, secondo l'esegesi più aderente a una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, tale delitto resta integrato non già dalla sottrazione di ricchezza tout court, ma solo laddove venga distratta quella concretamente idonea a recare danno alle pretese dei creditori, e cioè a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei crediti verso l'impresa. Non vi è dubbio, infatti, che la Corte di cassazione disegni attualmente il paradigma tipologico del delitto previsto dall'art. 216, comma primo, n. 1, prima parte, L.F., secondo lo schema del reato di pericolo concreto.

Tale ricostruzione non è mutata neppure per il legislatore del Codice della crisi d'impresa, che ha riproposto il consueto schema tipico della disposizione dell'art. 216, comma primo, n. 1, L. fall. nella fattispecie dell'art. 322, comma primo, lett. a) del Codice introdotto dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, sostituendo il lessico di riferimento per l'autore della condotta: non più "il fallito", ma l'imprenditore "dichiarato in liquidazione giudiziale" (per l'affermazione di piena continuità normativa tra le due previsioni, stante l'identità della formulazione delle norme incriminatrici, al netto di aggiornamenti lessicali non rilevanti in sede penale, cfr. Sez. S, n. 33810 del 26/5/2023, Rizzo, Rv. 285107).

La motivazione sul punto della raggiunta prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della conoscenza in capo alla ricorrente dello stato di decozione della fallita e della volontà di dare un apporto, materiale e psicologico, all’opera distrattiva è totalmente assente.

Si condivide l'affermazione, rinvenibile nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 14045 del 22/03/2016, non massimata sul punto), che riconduce al terreno probatorio la rilevanza dello stato di decozione da parte dell'extraneus, allorché afferma che “qualora l'impresa depauperata dalla distrazione versi in stato di decozione, la consapevolezza di tale stato costituisca un indice inequivocabile del dolo del concorrente, che a tale distrazione abbia prestato il proprio contributo, giacché tale consapevolezza contiene inevitabilmente (e senza necessità di prova ulteriore) la rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori”.  

A ciò deve aggiungersi, come non può ritenersi sufficiente, ai fini dell'affermazione della responsabilità del concorrente extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, la mera consapevolezza dello stato di dissesto in cui versava la società (consapevolezza che, paradossalmente, non si richiede invece all'amministratore), giacchè, per ascrivere a questi la condotta di concorrente esterno nel reato proprio dell'amministratore di bancarotta fraudolenta patrimoniale, occorre prendere atto di un suo apporto causale e volontario ad una condotta effettivamente depauperativa del patrimonio sociale, secondo il parametro probatorio sopra ricordato (v. Cass.penale sez. V, 16/06/2025, (ud. 16/06/2025- dep. 05/08/2025) - n. 28625).