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  • 14-03-2021
"REGIONE TOSCANA IN ZONA ROSSA: LIMITAZIONI ALLE ATTIVITA' GIUDIZIARIE"

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 20 del 13 marzo 2021 Oggetto:

Disposizioni restrittive Comuni della Provincia di Prato
Dipartimento Proponente: DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE Struttura Proponente: DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

a) per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con riferimento a tutti i Comuni della Provincia di Prato di seguito elencati:

-Prato; -Motemurlo; -Carmignano; -Poggio a Caiano; -Vaiano; -Cantagallo; -Vernio

sono adottate, a decorrere da lunedì 15 marzo 2021 fino a domenica 21 marzo compresa, eventualmente reiterabili sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021 per le zone caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato;

b) sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio dei Comuni di cui alla lettera a) per sottoporsi alle vaccinazioni anti-COVID

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo ed è valida per la durata di sette giorni fino a domenica 21 marzo compresa.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa: al Sindaco del comune di:
-Prato;
-Motemurlo;

-Carmignano; -Poggio a Caiano; -Vaiano;
- Vernio; -Cantagallo

- al Presidente della Provincia di Prato ;
- al Prefetto di Prato;
- all’Az. USL Toscana Toscana Centro;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall’articolo 4 del d.l. 19/2020.


Scarica gli allegati:

ATTO_2021AP000123 2.pdf