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  • 29-09-2023
"PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA DEL LAVORATORE. UN SOTTILE COMPROMESSO" di Andrea Giambra

Il fatto: a seguito di fusione per incorporazione con una S.r.l., la S.p.a. incorporante comunicava alla rappresentanza sindacale aziendale il proprio subentro in tutte le obbligazioni della incorporata, comprese quelle relative all’accordo sindacale in materia di videosorveglianza all’interno dell’unità produttiva.

Tuttavia, nel corso di un’operazione di ispezione a campione per il monitoraggio territoriale, l’Organo Accertatore contestava alla S.p.a. che, ai fini del legittimo utilizzo delle videocamere installate nell’unità operativa, la mera comunicazione alla sigla sindacale non era sufficiente.

Gli Operatori ritenevano che l’accordo sindacale dovesse ritenersi non più valido ed efficace in quanto sottoscritto da una società ormai cessata e che, dunque, la società incorporante avrebbe dovuto stipulare un nuovo accordo con le rappresentanze sindacali.

Pertanto, gli Operatori provvedevano a trasmettere la notizia di reato alla Procura della Repubblica.

Il Pubblico Ministero procedente formulava richiesta di archiviazione al G.I.P. ravvisando in capo all’Amministratore Unico della S.p.a. la responsabilità per la violazione degli artt. 4 dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori e 171 del Codice della Privacy, ma anche la non punibilità del fatto, ritenendo il medesimo non meritevole di sanzione penale in ragione della tenuità dell’offesa al bene giuridico.

Com’è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto ogni dubbio e stabilito che il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. debba iscritto nel casellario giudiziale (!) – Vds. Cass. Pen., Sez. Un., sent. 24 Settembre 2019, n. 38954.

A ben vedere, infatti, vi erano fondati elementi per cui sostenere l’insussistenza del fatto di reato e l’erronea applicazione della normativa di settore, dovendosi applicare, piuttosto, la disciplina di cui all’art. 2504 bis c.c. che prevede al primo comma che: “lasocietà che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.

A questo punto, l’Amministratore unico della S.p.a. aveva un concreto e fondato interesse a presentare al GIP opposizione alla richiesta di archiviazione al fine di evitare iscrizioni potenzialmente pregiudizievoli chiedendo una pronuncia di proscioglimento. 

Tale suddetto principio, infatti, ha ragion d’essere nella finalità stessa della fusione di consentire la prosecuzione dell'attività d'impresa della società mediante una diversa struttura organizzativa, una volta venuto meno l'interesse, l'utilità o la possibilità di perseguirla con la società dapprima partecipata.

Con la fusione, dunque, la società non esce dal mercato ma vi permane in una forma diversa ed i relativi rapporti “proseguono" nel senso che, benché ne muti il titolare, l'oggettivo rapporto resta il medesimo. 

Ciò accade, ad esempio, anche:

  • nella ipotesi di fusione tra imprese assicuratrici, dove l’art. 1902 c.c. stabilisce che il contratto di assicurazione "continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti";
  • in materia di lavoro, in virtù dell'art. 2112 c.c., il cui comma 5 dispone che “il rapporto di lavoro continua in caso di fusione, al pari che nel trasferimento d'azienda”;
  • in materia bancaria e creditizia, laddove il D.Lgs. n. 385/1993, art. 57 comma 4, prevede che i privilegi e le garanzie esistenti "a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione"; 
  • in materia tributaria, dove il D.P.R. n. 917/1986, art. 172 comma 4, T.U. sulle imposte dirette stabilisce che "dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi";

e così via.

Pertanto, a seguito di fusione – anche per incorporazione – sebbene da una lato la società incorporata venga cancellata dal registro delle imprese, tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi che facevano capo alla stessa non perdono di validità ed efficacia ma vengono imputati e proseguiti da un diverso soggetto giuridico: la società incorporante.

La predetta impostazione non può che applicarsi anche in materia di privacy e di diritti dei lavoratori, con la conseguenza che non può condividersi né ritenersi corretto l’assunto dell’Organo Accertatore secondo cui l’accordo siglato dalla S.r.l. incorporata con le rappresentanze sindacali non sarebbe più valido perché fa riferimento ad una società cessata e, dunque, mancherebbe di un requisito fondamentale del contratto, ossia il soggetto sottoscrittore.

Tali considerazioni risultano vieppiù avvalorate alla luce dell’interpretazione dell’art. 2504 bis c.c. data dalle Sezioni Unite della Cassazione, dalla quale si evince che, se da un lato, la società incorporata si estingue, dall’altro non si estinguono i rapporti giuridici-obbligatori in capo ad essa, i quali si trasferiscono e proseguono con la incorporante – Vds. Cass. Civ., SS.UU., sentenza 30/07/2021 n. 21970.

Ne consegue che, da un lato, il pre-esistente accordo sindacale deve considerarsi valido ed efficace e che, dall’altro, bene ha fatto la S.p.a. ad informare le sigle sindacali del suo subentro nell’accordo stesso.

Infine, non essendo configurabile nel caso di specie i reati in contestazione e di cui agli artt. 4 L. 300/1970 e 171 Codice Privacy, l’archiviazione ex art. 131 bis c.p. richiesta dal P.M. procedente non potrà essere accolta per insussistenza dei presupposti di legge costituiti da “[al]l'accertamento della sussistenza del fatto” e “della sua illiceità penale” ex art. 651 bis c.p.p..