La CONSAP s.p.a. – società di diritto pubblico risulta affidataria, tra le altre competenze, della gestione del Ruolo dei periti assicurativi.
Ai sensi dell’art. 337 del Decreto Legislativo n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), i periti assicurativi che si iscrivono nel Ruolo sono tenuti al pagamento di un contributo di gestione, il cui importo è stabilito annualmente con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Il contributo è dovuto sia dai periti già iscritti nel Ruolo alla data del 30.5.2022, sia da quelli che si iscrivono successivamente a tale data ed entro il 31.12.2022 ed il mancato pagamento del contributo di gestione è motivo di cancellazione dal Ruolo e comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme dovute tramite ruolo.
Nel caso affrontato, il contribuente era stato diffidato, per la prima volta, al pagamento di ben sei anni di contributi di gestione non versati, dal 2017 al 2022 compresi.
In linea di principio, il versamento è dovuto a prescindere dallo svolgimento meno dell’attività lavorativa e che la cessazione dell’obbligo, per regolamento interno Consap, si perfeziona unicamente con la comunicazione dell’interessato da effettuarsi mediante specifica modulistica.
Può ritenersi legittima la diffida?
Si ritiene come i contributi di questa natura siano assimilabili ad oneri contributivi e che, quindi, possano vedersi prescritti nel medesimo termine quinquennale.
In ogni caso la richiesta per intero risulterebbe contraria alla necessaria cooperazione con il titolare passivo della pretesa latu senso tributaria; laddove il perito fosse stato raggiunto prima da un avviso bonario si sarebbe potuto diversamente determinare in ordine alla permanenza o meno all’interno del Ruolo e ciò ben prima del maturare di sei annualità di contributi non versati.