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  • 27-11-2023
"IL LAVORATORE NON RITIRA ALLE POSTE L'INTIMAZIONE DI LICENZIAMENTO PER SUA COLPA? IL PROVVEDIMENTO E VALIDO ED EFFICACE" di Chiara Martini

Sul tema è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il licenziamento si presume conosciuto nel momento in cui è recapitato all’indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza.

Difatti, come noto, nel nostro ordinamento vige il principio per cui gli atti unilaterali recettizi (come il licenziamento) si presumono conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia ai sensi dell’art. 1335 c.c.

Ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l’assenza sua e/o delle persone abilitate a riceverla, lo stesso si presume conosciuto alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario.

La Cassazione ha inoltre affermato recentemente che, per dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio, è sufficiente la produzione in giudizio della ricevuta di invio della raccomandata e della scheda informativa estratta da sito delle Poste Italiane da cui si desume: a) la mancata consegna della raccomandata stessa, b) il suo deposito presso l’ufficio postale e c) la sua restituzione al mittente all’esito della compiuta giacenza (cfr. Cassazione sentenza n. 15397 del 31 maggio 2023). 

In conclusione, il dipendente che non ritira la raccomandata non impedisce il perfezionamento e la validità del licenziamento, a meno che non fornisca prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.